Emergenza Covid, appello penale in presenza solo con comunicazione a tutte le parti
Lo ha affermato la Sesta sezione penale con la sentenza n. 3673/2022
Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, nel giudizio di appello deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse. In assenza infatti si determina una nullità generale a regime intermedio (ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), Cpp). Lo ha affermato la Sesta sezione penale con la sentenza n. 3673/2022 accogliendo il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti e molestie nei confronti della moglie.
La Corte ha poi aggiunto che nessun rilievo riveste il fatto che nel corso dell'udienza in presenza la Corte designò un difensore per l'assistenza dell'imputato in sostituzione del difensore di fiducia assente. È infatti pacifico che l'omesso avviso al difensore determina una invalidità che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato.
L'articolo 23, commi 1 e 4, del Dl 149/2020 (formalmente abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha fatto, però, salvi la validità e gli effetti degli atti posti in essere in attuazione di quel primo decreto-legge) prevedeva che «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.
"Ora - prosegue il ragionamento della Cassazione - è di tutta evidenza come tale disposizione presentava una palese lacuna normativa, in quanto non stabiliva alcuna particolare formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale". In una simile situazione non era dunque ragionevolmente sostenibile che "ciascuna parte avesse un onere di informarsi dell'avvenuta presentazione di una richiesta di quel tipo ad opera di una o di più delle altre parti".
Al contrario, è fondato ritenere che "ciascuna delle altre parti ben avrebbe potuto maturare una legittima aspettativa che, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le modalità di trattazione dell'impugnazione sarebbero state quelle indicate, in generale, dalla norma di legge".
In definitiva, conclude la decisione, l'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza "comportarono, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata".