Penale

Legittima la mancata depenalizzazione dell’ingresso illegale in Italia

Per la Corte costituzionale, sentenza n. 81 depositata oggi, non è suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante

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L’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato costituisce mancata attuazione di una parte dell’oggetto della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014: trattandosi quindi di delega in minus, non sussiste la violazione dell’articolo 76 della Costituzione. È quanto si legge nella sentenza numero 81, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La sentenza ha precisato che l’omessa depenalizzazione non determina nemmeno lo stravolgimento della legge di delegazione invece evocato dal rimettente.

«L’omessa attuazione attiene, infatti, a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un’azione di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati».

La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.

La sentenza ha considerato che anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati si era, del resto, a suo tempo espressa in tali termini, precisando che la scelta del Governo si risolveva in «un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione».

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