Energia elettrica, quando si può chiedere il rimborso delle addizionali provinciali all’Erario
Per la Cassazione, sentenza n. 21154 depositata oggi, l’eccessiva difficoltà per il consumatore finale di far valere l’azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore è il presupposto dell’azione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La Cassazione chiarisce i termini per il rimborso delle addizionali provinciali indebitamente versate, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione, per la fornitura di energia elettrica da parte del consumatore finale. La Sezione tributaria (sentenza n. 21154 depositata oggi) ha così accolto il ricorso di una Spa, che aveva impugnato un provvedimento di diniego tacito di rimborso per importi versati nel periodo gennaio - dicembre 2011 sui consumi di energia elettrica, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La domanda si fondava sul presupposto che il fornitore di energia elettrica aveva originariamente addebitato i relativi importi alla contribuente e alle sue controllate (poi fuse per incorporazione) in via di rivalsa ed era stata successivamente ingiunta dalla contribuente per restituzione .
Il fornitore di energia era però stato ammesso alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Milano, per cui la domanda di rimborso doveva ritenersi definitivamente infruttuosa. Sulla base di questi presupposti la contribuente aveva presentato l’azione direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, facendo valere la propria legittimazione straordinaria per eccessiva difficoltà ad agire nei confronti del fornitore. Prima la CTP di Milano e poi la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, avevano però rigettato l’appello della società contribuente per tardività della domanda, in quanto presentata oltre il termine di decadenza biennale.
La Cassazione ricorda che secondo il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente. E che, in assenza di una disciplina armonizzata, spetta all’ordinamento giuridico interno stabilire le precise modalità procedurali. Nel caso concreto, prosegue la decisione, ha assunto rilevanza l’impossibilità ovvero l’eccessiva difficoltà nell’ottenere il rimborso per il consumatore finale. E il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato.
Da qui l’enunciazione della Suprema corte: “il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell’Unione e ove risulti che l’azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995”.
La Sezione tributaria chiarisce poi che “la ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva, bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell’ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Da qui l’enunciazione dell’ulteriore principio di diritto: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 Dir. 2008/118/CE, l’impossibilità per il consumatore finale di far valere l’azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l’azione di indebito oggettivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».