Enti locali, nessuna responsabilità amministrativa del sindaco per l'illecito del dirigente preposto
Sanzioni amministrative - Attività degli enti locali - Inosservanza di norme - Responsabilità di ordine amministrativo - Responsabilità del sindaco o degli assessori - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto anche d’ufficio ad indagare sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19751
Sanzioni amministrative - Enti locali - Inosservanza di norme - Conseguenti responsabilità di ordine amministrativo - Responsabilità del sindaco o degli assessori - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di responsabilità del sindaco di un piccolo comune per violazione dei limiti di accettabilità dei reflui di impianti di trattamento delle acque.
In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 settembre 2009, n. 20864
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà - Responsabilità solidale sussidiaria della persona giuridica - Esatta indentificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - Ingiunzione emessa nei confronti dell'ente - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza di merito di rigetto avverso un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un Comune per aver mantenuto uno scarico fognario non autorizzato, rilevando che l'attività omissiva sanzionata era comunque riconducibile al Comune, in quanto spettava al soggetto all'interno di esso preposto al settore - il Sindaco, come originariamente indicato, o il dirigente del settore, delegato dal sindaco per la specifica materia - impedire che fossero attivati e mantenuti scarichi fognari senza che fosse richiesta l'autorizzazione all'amministrazione provinciale competente).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 novembre 2006, n. 24573
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