Amministrativo

Enti locali, ristrutturazione dei debiti solo se conviene più della liquidazione

La Corte dei conti ha confermato l’esclusione dalla transazione fiscale dei tributi locali e ribadito la possibilità di adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti

di Giovanni Angelini e Gianluca Dan

Se si intende far partecipare un ente locale ad un accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario fornire (anche se non è richiesto dalla legge), il raffronto con lo scenario liquidatorio. È il nuovo principio affermato dalla Corte dei conti umbra che, con deliberazione n. 64 del 13 luglio 2022, ha inoltre confermato l’esclusione dalla transazione fiscale dei tributi locali e ribadito la possibilità di adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti.

L’esclusione dalla transazione

La decisione della Corte dei conti umbra si inserisce nel solco della delibera della Corte dei conti toscana n. 40 del 2 luglio del 2021. Un Comune toscano aveva rappresentato alla Corte dei conti regionale di essere stato interessato da una proposta di ristrutturazione dei debiti, per tributi locali e crediti erariali peraltro non includibili nell’istituto della transazione fiscale. I tributi locali, infatti, non rientrano tra quelli che possono essere inseriti nella proposta di transazione fiscale e vanno pagati per intero.

Secondo la Corte dei conti toscana, questa soluzione renderebbe di fatto i tributi locali più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un grado di privilegio inferiore, con la conseguenza di rendere impossibile transigere crediti più garantiti a causa dell’obbligo di soddisfare per intero crediti assistiti da minori garanzie.

La Corte aveva quindi ritenuto più aderente alle finalità perseguite dagli istituti di soluzione delle crisi l’interpretazione secondo la quale, pur al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) degli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo, così da ridurne anche l’incidenza, nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi ristrutturazione.

Proprio quest’ultimo, pertanto, potrebbe essere l’istituto a cui l’imprenditore potrà ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali i quali potranno partecipare all’accordo in qualità di aderenti accettando proposte di falcidia o dilazione che, altrimenti, non potrebbero essere inserite nella transazione fiscale.

Il confronto con la liquidazione

Con la delibera del 13 luglio 2022 la Corte umbra ha introdotto però un ulteriore requisito sottolineando come l’eventuale partecipazione della Pa ad accordi per la ristrutturazione dei debiti corrisponda ad una attività vincolata all’interesse pubblico, che trova un discrimine nella convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

Tutte le volte in cui si intenda far partecipare un ente locale ad un accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fornire, ancorché non richiesto dalla legge, la comparazione con lo scenario liquidatorio e si ritiene che tale comparazione debba essere obbligatoriamente certificata da un soggetto terzo e imparziale, quale l’attestatore sicché la pubblica amministrazione possa partecipare all’accordo, magari anche stralciando i tributi e gli altri crediti locali senza incorrere in possibili censure.

L’attribuzione alle agenzie fiscali

Si deve tuttavia aggiungere che il limite secondo il quale l’istituto della transazione fiscale è riservato ai soli tributi e contributi amministrati rispettivamente dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, con l’esclusione quindi dei tributi amministrati dagli enti locali, può essere derogato tutte le volte che i medesimi tributi locali siano attribuiti alla gestione diretta delle agenzie fiscali da una convenzione tra queste e l’ente locale.

Infatti l’articolo 57 del Dlgs 300/1999, prevede che «le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono». In presenza di tale deroga, quindi, nella transazione fiscale potranno includersi anche i tributi locali in quanto attribuiti, mediante convenzione, alle agenzie fiscali.

COME FUNZIONA

L’oggetto
I crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possono essere oggetto di accordo di ristrutturazione dei debiti, così da ridurne anche l’incidenza, così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione

Il raffronto
L’eventuale partecipazione della Pa ad accordi di ristrutturazione è vincolata all’interesse pubblico, che impone l’effettuazione di una analisi di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni

Il gestore
Per determinare i tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale, bisogna individuare il soggetto che gestisce il tributo e ciò indipendentemente dalla natura o dalla tipologia del credito o dalla spettanza del gettito

L’attribuzione
Possono essere inseriti nella proposta di transazione fiscale anche i tributi locali se attribuiti alla gestione delle agenzie fiscali da una convenzione con l’ente locale (come per le tasse automobilistiche o le addizionali comunali e regionali)

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