Civile

Epatite C, del contagio risponde il centro trasfusioni e non il chirurgo

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di Paola Rossi

Del contagio da epatite C a seguito di trasfusione non può rispondere il chirurgo che ha operato, se ha verificato la presenza sulla sacca di sangue della dicitura minima «esito negativo dei controlli sierologici obbligatori». Scatta, invece, la responsabilità del primario ematologo, della Regione e del Ministero della salute per l'incompleta l'etichettaura del sangue donato. Come dice la Cassazione con la sentenza n. 25764 del 14 ottobre, chi ha operato e poi prescritto la necessaria trasfusione di sangue non può essere ritenuto corresponsabile del contagio se ha previamente verificato la compatibilità del gruppo sanguigno e annotato il numero di sacche sulla cartella clinica del paziente.

Le diverse responsabilità - Non risponde perciò dell'assenza di indicazione degli specifici test effettuati e dei loro risultati, imputabile invece al responsabile dell'ematologia che ha fornito il sangue e a Regione e Ministero per l'omesso controllo. E questo vale anche per le trasfusioni prima del 1994 cioè del piano sangue contenente le direttive statali su test e precauzioni nella donazione e trasfusione.
La vicenda della trasfusione risale infatti al 1993 e l'origine della patologia mortale è stata individuata dai giudici in tale risalente circostanza, con un ragionamento "per esclusioni", non essendo stata raggiunta la prova di altre fonti di contagio nella vita della vittima. Con la conseguenza del riconoscimento del risarcimento a favore dei familiari della persona colpita da epatite C e poi deceduta nel 2007, parecchi anni dopo il taglio cesareo che aveva reso necessaria la trasfusione di sangue. Rispetto alla posizione dei giudici di merito l'ago della bilancia in Cassazione si è spostato in senso favorevole solo per il chirurgo operatore che aveva richiesto la trasfusione perché nei suoi confronti è stato accertato l'avvenuto rispetto dei suoi specifici doveri - compresa la verifica delle indicazioni minime sulla provenienza apparentemente lecita del plasma - che non potevano essere equiparati a quelli del primario ematologo in ordine alla selezione del sangue destinato alle trasfusioni. La Cassazione ha riconosciuto pienamente sussistente il legittimo affidamento del medico-chirurgo nei confronti del centro trasfusionale interno allo stesso ospedale.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 14 ottobre 2019 n. 25764

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