Penale

Epidemia colposa, sussiste la responsabilità anche per la condotta in forma omissiva

Integra il reato l’omesso controllo sulle condizioni di rischio di contagio da parte del responsabile sicurezza in ambito sanitario e soprattutto per la mancata predisposizione di mezzi di protezione dalla diffusione dell’agente patogeno

di Paola Rossi

Il reato di epidemia colposa può essere commesso anche in forma omissiva da parte di chi sia titolare di una posizione di garanzia o di chi abbia uno specifico obbligo giuridico rispetto al quale agisce con negligenza, imprudenza o imperizia.

Come nel caso in cui al soggetto delegato alla sicurezza di un ospedale venga contestata la mancata predisposizione di mezzi o di regole di cautela al fine di evitare nel nosocomio il verificarsi dell’epidemia che invece si realizza attraverso la diffusione “non contrastata” di germi patogeni proprio anche a causa dell’omissione commessa da chi poteva - adottando il comportamento doveroso prescrittogli - evitare l’evento.

L’intervento nomofilattico
L’estensione alle condotte omissive della fattispecie colposa del reato previsto dall’articolo 438 del Codice penale deriva dalla pronuncia della sentenza n. 27515/2025 da parte delle sezioni Unite penali.

Sentenza adottata in risposta al quesito sollevato dal ricorso della procura contro l’assoluzione di soggetto delegato alla sicurezza in ospedale che aveva di fatto omesso di fare alcunché - nel marzo-aprile del 2020 - contro la diffusione dell’ormai noto virus Sars-Cov 2 tra i pazienti e il personale medico/infermieristico presenti nel nosocomio.

Il punto da chiarire era proprio quello relativo alla possibilità di contestare il reato contro chi agisca per colpa adottando un comportamento colpevolmente antidoveroso e certamente non mirato a provocare volontariamente l’evento contemplato dalla norma penale, cioè la diffusione di germi patogeni.

Infatti, come chiarisce la Suprema Corte, la diffusione dell’agente patogeno indicata dalla norma non individua la condotta punibile, bensì l’evento dell’essersi verificata un’epidemia. Non si imputa quindi al soggetto una condotta di diffusione del virus ma l’aver cagionato la diffusione stessa a seguito di azioni non predefinite o individuate dalla norma incriminatrice.

Il reato di epidemia colposa è, infatti, di quelli a forma libera (cioè non vincolato alla commissione di una specifica condotta). È però anche reato causalmente vincolato all’effettivo verificarsi dell’evento della diffusione del virus, che è qualificabile come epidemia quando espone al rischio del contagio un potenziale non individuabile numero di persone.

La Cassazione ammette la versione colposa omissiva del reato in quanto altrimenti si verificherebbe in termini di punibilità una - ingiustificatamente - ridotta classe di condotte colpose che seppur atte a determinare la diffusione di una malattia infettiva non sarebbero punibili. Condotte, invece, rilevanti in quanto connotate da comportamenti imprudenti, inerti o negligenti magari tenuti da soggetti che per impiego di lavoro hanno come compito preminente quello di assicurare o contribuire a mantenere il bene della salute pubblica

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