Civile

Eredità, il tribunale giudica in composizione monocratica sulla domanda di immediata divisione

Escluso che l'azione si configuri alla stregua di un'impugnativa testamentaria idonea a radicare la decisione della lite in capo al collegio

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di Mario Finocchiaro


La richiesta delle attrici di addivenire alla divisione, invocando il potere del giudice di permettere la divisione immediata in deroga alla volontà del testatore, lungi dal configurarsi come un'impugnativa del testamento, presuppone, chiarisce la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 24039, invece il pieno riconoscimento della sua vincolatività e l'intervento del giudice per superarne i limiti effettuali, sul presupposto che solo la deroga consentita dall'autorità giudiziaria permette di disattendere la decisione del testatore di mantenere vincolati i condividenti nel limite temporale dettato dalla norma in esame. Deve quindi escludersi che l'azione proposta, volta a consentire l'immediata divisione, si configuri alla stregua di un'impugnativa testamentaria idonea a radicare la decisione della lite in capo al collegio, avendo correttamente deciso la causa il tribunale in composizione monocratica
Si tratta di una questione nuova sulla quale non risultano precedenti. In termini generali, nel senso che la elencazione delle controversie per le quali è stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale, quale contenuta sia nell'art. 48, comma 2, r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato dall'art. 88 l. n. 353 del 1990, in vigore sino al 1º giugno 1999, sia nell'art. 50 bis, comma 2, Cpc, introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998, ha carattere tassativo, Cassazione 13 ottobre 2005, n. 19892, secondo cui, pertanto, nel giudizio relativo all'azione revocatoria fallimentare ex art. 64 legge fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto detto giudizio non è menzionato tra quelli che dette norme riservano al tribunale in composizione collegiale, poiché esso non rientra tra i giudizi di «revocazione», menzionati da dette norme, che riguardano esclusivamente le cause aventi ad oggetto l'azione revocatoria del credito ammesso al passivo per effetto di dolo o di errore essenziale (art. 102 legge fallimentare), che, insieme con le cause di opposizione ed impugnazione e con quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti compongono il quadro delle controversie riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, che devono essere mantenute distinte dalle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori concorsuali (art. 44, 64 e 66 legge fallimentare).
Sempre in termini generali si è precisato, altresì, in giurisprudenza:
- in tema di giudizio di impugnazione, qualora il tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50 quater Cpc all'art. 161, comma 1, Cpc, ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione, Cassazione, ordinanza, 21 ottobre 2019, n. 26729 (nella specie, la corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis Cpc, anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater Cpc);
- è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50-bis Cpc, in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo, Cassazione, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11716;
- la inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50-quater Cpc al successivo art. 161, 1° comma, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione; ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito, Cassazione, ordinanza 20 giugno 2018, n. 16186;
- l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater Cpc al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, Cassazione, sentenza 18 giugno 2014, n. 13907, che ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater Cpc dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado;
- in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari la competenza, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, quali l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenne (nella specie, di genitori non coniugati), è del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, Cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 15482.

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