Professione e Mercato

Esame avvocato/1, come affrontare le prove scritte

Parte oggi una rubrica bisettimanale con consigli pratici per la redazione dei pareri e dell'atto giudiziario

di Nicola Graziano

Se pure non esiste una regola generale per la preparazione alle prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense, con una serie di articoli si forniranno alcuni consigli pratici per superare brillantemente il rush finale per la preparazione alle prove scritte e poi per la redazione di pareri e dell'atto giudiziario nel corso dei tre giorni in cui si snoda la sessione dedicata agli elaborati scritti.
Quindi il tentativo della presente rubrica è duplice.
Da una parte, quello di fornire casi e materiali di giurisprudenza per meglio definire la preparazione in vista delle prove scritte dicembrine; dall'altra, quello di fornire una serie di consigli pratici per meglio riuscire nella redazione dei pareri e dell'atto giudiziario per così superare, con almeno la sufficienza richiesta, lo scoglio delle prove scritte ed essere ammessi alla successiva fase delle prove orali.
Nel corso delle prossime settimane vi saranno segnalate una serie di pronunce giurisprudenziali che, data la loro attualità e/o rilevanza in termini problematici si ritiene possa essere di riferimento nella formulazione delle tematiche che il candidato deve affrontare e risolvere.
Ancor prima, però, è bene soffermarsi sulla normativa che disciplina l'esame.

Normativa di riferimento
Orbene in attesa della entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione forense come introdotta dalle disposizioni contenute sia nella Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense e dalle normativa secondaria, prima fra tutte il Dm 25 febbraio 2016 n. 48, con cui si prevedono nel dettaglio le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali, che è stata rinviata, per adesso, alla sessione d'esame 2022, dalla normativa ancora vigente si ricava che la prova scritta è il risultato di tre prove su temi dati dal Ministro della Giustizia.
Tali temi hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo (così articolo 17 bis del Rd 22 gennaio 1934 n. 37).
In sede di esame l'aspirante alla toga ha la possibilità di scegliere, dunque, tra due questioni in materia regolata dal codice civile e due questioni in materia regolata dal codice penale mentre la scelta è più vasta in ordine alla prova che riguarda l'atto giudiziario.
Conforto del candidato sono i codici, anche commentati - ma ancora per poco - solo con la giurisprudenza (articolo 21 del Rd n. 37/34 sopra citato), le leggi ed i decreti dello Stato mentre, pena l'espulsione dall'aula e l'esclusione dall'esame, questi ultimi non possono portare, e a maggior ragione consultare, durante lo svolgimento delle prove, libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie (la norma, introdotta in epoca non recente, non si occupava della possibilità, e quindi del conseguente divieto, di utilizzare strumenti telefonici e/o telematici che consentono collegamenti all'esterno al quale pure i candidati potrebbero fare ricorso ma, proprio al fine di assicurare la regolarità delle prove scritte e l'effettiva parità tra i candidati, il Dm n. 48/2016 detta stringenti norme organizzative, tra queste si segnalano la schermatura dei locali di svolgimento dell'esame, l'obbligo dei candidati di sottoporsi ai controlli da parte del personale di vigilanza con conseguente esclusione del candidato che a ciò si rifiuti, la custodia, da parte del personale di vigilanza, degli oggetti dei candidati che non possono essere introdotti nei locali d'esame - ad esempio borse ed altri contenitori, carta da scrivere, appunti, libri non autorizzati, testi di legge, testi informatici e strumenti di telecomunicazione, la disposizione secondo cui al candidato deve essere assegnato un tavolo separato con criteri casuali, l'impossibilità per il candidato di partecipare all'esame una volta iniziata la dettatura, etc.).
Attenzione dunque vale molto di più concentrarsi e lavorare con calma che cercare di guardarsi intorno sperando di captare notizie che nel caos dell'esame rischiano anche di fuorviare.

I criteri di valutazione delle prove scritte
Proseguendo nell'analisi della normativa che disciplina l'esame di Stato giova ricordare che lo scopo da raggiungere durante la preparazione agli esami e, quindi, l'obiettivo finale di ogni candidato in sede di prova scritta per ottenere il lasciapassare per gli orali è, implicitamente, indicato dal legislatore che, con la legge 18 luglio 2003 n. 180, di conversione del Dl 21 maggio 2003 n. 112 ha previsto l'indicazione di alcuni criteri di valutazione degli elaborati scritti (nonché delle prove orali) che le Commissioni esaminatrici sono tenute a rispettare. Tali criteri, chiari, precisi e ben definiti devono essere ben presenti agli aspiranti alla toga nel momento in cui si accingono allo svolgimento ed alla soluzione dei quesiti assegnati.
L'elaborato, infatti, risulterà sufficiente qualora riuscisse a dimostrare alle Commissioni di valutazione che il candidato possiede chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, nonché, relativamente all'atto giudiziario, padronanza delle tecniche di persuasione (cfr. articolo 1-bis, comma 9, della legge 180/2003 che oggi corrisponde al contenuto dell'articolo 46, comma 6, della Legge Professionale Forense che è identico).
Sul punto giova precisare che l'articolo 3, commi 1 e 2, del Dm n. 48/2016 precisa che le tematiche su questioni in materia regolata dal codice civile e dal codice penale di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della Legge forense devono essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale, laddove la tematica di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della Legge sopra citata, deve essere formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
Orbene, sia pure non ancora in vigore, la sopra detta norma non si può non tener conto in relazione a quanto detto nella redazione degli elaborati di cui si compone la prova scritta perché è evidente che a tali criteri si ispira in pratica la redazione delle questioni che il candidato è chiamato ad affrontare.
In effetti fanno da pendant alle sopra dette indicazioni proprio i criteri per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice che si concretizzano, come sopra detto, in un elaborato che debba tener conto in particolare dell'inquadramento teorico delle questioni da affrontare che porti alla emanazione di un parere scritto sul caso concreto, anche alla luce dei principali arresti giurisprudenziali in modo da poter soddisfare pienamente quei criteri di valutazione delle prove scritte appena ricordati.
Del resto la Commissione esaminatrice a tali ultimi criteri dovrà ispirarsi per la valutazione tecnica delle prove scritte ed esprimere il proprio giudizio attraverso punti di merito, anche se del tutto inevitabile è sembrata la previsione di imporre la succinta motivazione della valutazione negativa attribuita dalla Commissione ad un elaborato (articolo 5, comma 7, del Dm citato), al fine di assicurare al candidato ed al Giudice amministrativo (in caso di ricorso ovviamente) di conoscere e valutare l'iter argomentativo seguito dalla Commissione stessa.
Il Legislatore ha anche previsto per il futuro, innovando rispetto al passato, che cambiano i punteggi necessari per essere ammessi agli esami orali stabilendo che per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della Commissione d'esame dispone di dieci punti di merito e che alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Tale normativa quindi non sostituisce per la sessione di esame 2020 il criterio precedente e oggi vigente secondo cui è richiesto per il superamento della prova scritta un minimo di 30 punti per sole due prove per una somma di punti non inferiore in ogni caso a 90.

Analisi puntuale dei criteri di valutazione delle prove scritte
Come detto nella precedente parte la normativa prevede la indicazione di alcuni criteri di valutazione degli elaborati scritti ai quali le Commissioni emanatrici devono necessariamente rifarsi. In effetti l'elaborato risulterà sufficiente qualora riuscisse a dimostrare alle Commissioni di valutazione che il candidato possiede:
1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
2) concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
3) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
4) capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, nonché,
5) relativamente all'atto giudiziario, padronanza delle tecniche di persuasione (cfr. articolo 1-bis, comma 9, della legge 180/2003 che oggi corrisponde al contenuto dell'articolo 46, comma 6, della Legge Professionale Forense che è identico).
Schematizzando, dunque, la prova di esame dovrà essere analizzata lungo tre complementari direttrici, intorno a cui si raccordano i cinque comandamenti normativi:
I) secondo un parametro formale, verificando e curando la correttezza e la chiarezza espositiva dello scritto, sia sul piano della forma nel rispetto delle più opportune regole grammaticali e della cura della sintassi; sia sul piano dell'utilizzo di una esatto ed adeguato linguaggio tecnico giuridico, che implichi il ricorso ad una terminologia appropriata agli istituti trattati, nonché linearità dei periodi e brevità degli stessi, semplicità delle espressioni utilizzate e capacità di sintesi (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione).
II) secondo un parametro sostanziale, vengono in linea di conto: - le capacità del candidato di identificare con esattezza le problematiche sottese al quesito e, quindi, di esaminare con precisione la fattispecie oggetto della questione, di ricorrere ad una interpretazione giuridica aderente alle necessità del caso e di pervenire ad una ragionata e motivata soluzione della singola problematica (dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici); - la attitudine alla argomentazione logica-giuridica senza errori di metodo o contenuto, il che si traduce nella capacità di esaminare i vari istituti giuridici sia nella loro dimensione singola che all'interno del complessivo sistema di riferimento (dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; e dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà).
III) infine, secondo un parametro strutturale-funzionale, con particolare riguardo proprio alle peculiarità teleologiche funzionali dell'atto giudiziario, la coerenza e la congruenza delle conclusioni rispetto alle premesse fissate in punto di diritto e, quindi, l'intrinseca capacità di convincimento del ragionamento giuridico seguito (relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione).
Volendo individuare nel concreto come possono rispettarsi i sopra detti criteri di seguito si indicano alcuni esempi pratici.
E' nella traccia che sono sintetizzati (di regola senza inganni) tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari e sufficienti per la stesura dell'elaborato scritto: di qui l'esigenza di concentrarsi nella loro individuazione e nella successiva qualificazione e sussunzione in norme. Momento centrale e culminante di tale attività prodromica è la corretta identificazione dell'istituto giuridico rilevante, intorno al quale andrà poi costruito l'elaborato, sviluppandone i tratti caratteristici, approfondendone gli aspetti problematici e fornendo ragionate risposte alle questioni da esso poste in relazione alla concreta fattispecie.
Inoltre, si tratta di elaborare un percorso organico e razionale che, sia sotto il profilo formale che su quello sostanziale, metta capo ad un risultato caratterizzato da proporzionalità (e cioè equilibrio tra le varie parti dell'atto), coerenza (e, quindi, corrispondenza tra quanto detto prima e quanto segue poi) ed armonia (vale a dire, impatto e forza d'insieme del ragionamento giuridico) tra i diversi passaggi espositivi. Queste note, ben più del mero dato quantitativo dell'elaborato (importa poco che si tratti di 4, 5, 6, facciate o così via), sono in grado di evidenziare una complessiva maturità e, più in generale, un soddisfacente livello di preparazione giuridica. A questo fine, come già detto, vengono in aiuto i diversi strumenti di sistemazione logica del pensiero, quali la predisposizione di una scaletta per punti essenziali ovvero di uno schema dettagliato ovvero ancora di una minuta sintetica. La redazione direttamente in "bella copia", in questi casi, non solo è auspicabile, ma concretamente praticabile, tenendo comunque presente che il ricopiare può comunque essere necessario per migliorare la grafia, apportare modifiche e miglioramenti di contenuto, colmare eventuali lacune. Ancora, e con riferimento alla possibile consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza, sarà opportuno evitare una mera trascrizione degli articoli, parimenti l'atto n on deve ridursi ad una mera sequenza di massime di giurisprudenza più o meno latamente interferenti con l'argomento della traccia, ma occorre selezionare quelle pronunzie che specificamente concernono la questione sottoposta all'esame del candidato e che corroborano il ragionamento proposto e le conclusioni cui si è pervenuti.
Questi criteri, come già detto, prim'ancora che orientare la valutazione della sottocommissione debbono essere una preziosa guida sia per esercitarsi seriamente in vista dell'abilitazione che durante lo svolgimento delle prove scritte, compresa la redazione dell'atto giudiziario.

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