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Esame d'avvocato 2022: i criteri per la prima prova orale

Il Ministero della Giustizia ha fissato le "Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati"

di Francesco Machina Grifeo

Con un "Avviso" che riporta la data di oggi, 4 gennaio, il Ministero della Giustizia detta i criteri per la sessione 2022 dell'esame da avvocato. Le regole sono pubblicate in Allegato al decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 , recante le "Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati".

Come nelle due precedenti sessioni bandite dall'inizio della pandemia, l'esame consiste in una doppia prova orale. La prima sostituisce le tradizionali prove scritte ed è incentrata sull'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale e diritto amministrativo. La sessione prenderà avvio, nei diversi distretti di corte d'appello, dal 16 gennaio 2023.

Vediamo nel dettaglio le indicazioni ministeriali. La prima prova orale ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.

Oggetto del quesito - Per lo svolgimento della prova è assegnata complessivamente un'ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato.

Il quesito non deve essere meramente teorico e non deve implicare l'esposizione a tema su un argomento, svincolata da un caso concreto. Essenziale alla tipologia della prova d'esame, spiega il decreto, "è la dimensione pratico-applicativa, volta a verificare la capacità di individuare, inquadrare e risolvere problemi giuridici partendo da casi concreti".

Struttura - La struttura dovrà essere uniforme e così articolata: a) breve esposizione di un caso prospettabile nell'esperienza professionale; b) indicazione, nella descrizione della fattispecie concreta, di circostanze utili a individuare i profili/elementi rilevanti per il diritto sostanziale e processuale, i nodi problematici e gli istituti coinvolti; c) posizione del quesito al candidato, che assume le vesti del legale. L'allegato contiene anche tre esempi di quesiti.

Materie - Per quanto riguarda il diritto civile e il penale si fa riferimento ad una "materia regolata dal codice civile" e "dal codice penale". Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari. Per il civile inoltre "la vastità della materia suggerisce di escludere le materie contenute nel Libro V", e cioè il diritto del lavoro e il diritto commerciale in quanto "materie specifiche e autonome, comprese tra quelle oggetto della seconda prova orale".

Quanto al diritto amministrativo, in assenza di un codice, "è opportuno che i quesiti siano formulati facendo riferimento, oltre che ai principi fondamentali, ai testi normativi comunemente inclusi nei compendi della legislazione in materia", segue una indicazione "a titolo meramente esemplificativo".

Discussione - Finito l'esame preliminare, il candidato dovrà presentare alla commissione la propria proposta di soluzione. In sede di discussione, la commissione potrà porre domande al candidato, al fine di chiarire la soluzione prospettata.

Valutazione dei candidati - La prova è volta a verificare: a) la capacità di inquadrare ed elaborare in tempo breve il caso e di individuarne gli eventuali rimedi a disposizione; b) la capacità di discutere il caso in modo sintetico ed efficace, prospettando soluzioni plausibili.

Tra i criteri di valutazione figurano tra l'altro: la correttezza espositiva; la chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e il rigore metodologico dell'esposizione; la capacità di individuare i nuclei problematici; la capacità di stabilire nessi e di prospettare soluzioni ma anche di cogliere profili di interdisciplinarietà.

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Decreto 21 dicembre 2022 - Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2022 - Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati

21 dicembre 2022

Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 39 bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato "Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato", introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122;

VISTO l'articolo 12 del decreto ministeriale 16 settembre 2022, con il quale è stata bandita la sessione 2022 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense;

CONSIDERATO che l'articolo 39 bis, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, demanda a un decreto del Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'adozione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame;

SENTITA la commissione centrale, costituita con decreto ministeriale del 6 dicembre 2022, e considerate le osservazioni dalla stessa formulate e comunicate a questo Ministero in data 15 dicembre 2022,

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sono adottate e riportate in allegato al presente decreto le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2022) e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

Roma, 21 dicembre 2022

 

ALLEGATO - Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati (formato pdf, 141 Kb)

Il Ministro

Carlo Nordio