Esami e Concorsi

Esame d'avvocato 2023 si cambia: una prova scritta e orale in tre fasi

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento di Forza Italia, patrocinato dall'Aiga. Perchinunno: "Grande soddisfazione"

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Torna la prova scritta, ma sarà soltanto una, per la sessione 2023 dell'esame d'avvocato. Chi otterrà il punteggio minimo di 18 passerà agli orali che invece saranno articolati in tre fasi. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno infatti approvato un emendamento di Forza Italia, patrocinato dall'Aiga, al Dl 51/2023 Enti locali (Disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, ecc.) che mette alle spalle il "doppio orale" che ha caratterizzato gli anni della pandemia. Il testo è atteso già per mercoledì in Aula, sempre alla Camera, con la fiducia e poi in Senato prossima settimana

"Sono molto soddisfatto che l'accesso alla professione forense veda finalmente un esame davvero teso a verificare le capacità concrete degli aspiranti avvocati, evitando prove che nella concretezza della professione non trovavano alcun riscontro". Lo dichiara il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Già da quest'anno - prosegue Sisto - l'esame di Stato prevederà una sessione scritta, con la redazione di un atto professionale su materia a scelta del candidato; e una orale, con la riproposizione del caso pratico da risolvere e tre materie a scelta tra diritto penale, civile e amministrativo e procedura penale e civile, con l'obbligo di scegliere almeno una procedura. A queste materia si aggiunge, ovviamente e irrinunciabilmente la deontologia professionale".

"Grande soddisfazione" viene espressa anche dal presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Francesco Paolo Perchinunno: "L'emendamento proposto da AIGA, recepisce la richiesta avanzata al Governo circa un mese fa, di una sola prova scritta, che dunque tiene conto delle criticità che vi erano per l'esame di abilitazione. Mentre la prova orale suddivisa in tre fasi - prosegue - rappresenta un test che non vuole eliminare il buon esito della modalità d'esame sperimentata con il doppio orale. La sessione 2023 sarà un banco di prova per stabilire poi in modo definitivo il futuro esame di abilitazione che vada di pari passo ad una modifica organica dell'accesso alla professione".

"Bene anche la parte finale del testo – aggiunge Perchinunno - che sana i problemi di tanti giovani praticanti che non sono stati messi nelle condizioni di svolgere le prove intermedie previste dal regolamento sulle scuole forensi".

La norma prevede infatti che ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio (art. 45 della legge n. 247 del 2012) "le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre". Mentre la verifica finale "si articola in una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica".

"Da settembre – conclude il Presidente Aiga - al via a un tavolo per una riforma organica del sistema di accesso, partendo da una riforma del percorso universitario di giurisprudenza come promesso dal ministro della giustizia"

L'accelerazione è arrivata dopo la circolare inviata da Via Arenula nel mese di maggio ai presidenti delle Corti di Appello in cui si annunciava il ritorno alle tre prove scritte già dalla prossima sessione. Forti proteste si erano sollevate da parte del Presidente del Cnf, Francesco Greco, che aveva inviato una nota al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e al Viceministro con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto, chiedendo di «disporre che la sessione di esami per l'anno 2023 si svolga secondo le modalità stabilite dal decreto legge 31 del 2021», sempre il doppio orale dunque. E "forti preoccupazioni" erano state espresse anche dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Nelle settimane scorse c'era stata poi l'apertura proprio del Viceministro Sisto che aveva annunciato la volontà di "istituire per l'anno 2023 un modello sperimentale", molto simile a quello poi approvato oggi.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l'emendamento approvato che, come si legge nel comma 1, è limitato alla sessione 2023 e rimanda per tutto quanto non previsto all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prima prova sarà quella scritta ed avrà ad oggetto "la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo". Tutti i dettagli saranno stabiliti da un Dm Giustizia. Per quanto concerne la valutazione, ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito, all'orale si passa con un punteggio di almeno 18 punti.

La seconda prova sarà orale e si articola in tre fasi. La prima fase consiste nell'esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La seconda fase si espleta nella discussione di "brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo diritto processuale civile, diritto processuale penale". E infine la terza fase, in cui il candidato dovrà dare dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Anche qui ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito per l'esame e la discussione del caso pratico, e per ciascuna delle materie delle altre due fasi della prova orale.

Sono idonei i candidati che ottengono nella seconda prova un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ognuna delle materie.

Tutte le indicazioni relative all'inizio delle prove, al sorteggio per l'orale, alla pubblicità delle sedute nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte, saranno fornite dal DM Giustizia che indice la sessione d'esame. Il decreto disciplina anche le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da patte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.