Esame d’avvocato, bocciatura non valida se il voto non è “motivato”
Lo ha stabilito il Tar Lombardia, sentenza n. 1400/2025, accogliendo il ricorso di una candidata della sessione 2023 e chiarendo che sono sufficienti dei segni grafici
Il semplice voto numerico non è più sufficiente a giustificare la bocciatura del candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. È infatti necessaria una ulteriore, anche se minima, “motivazione” per esempio con l’indicazione grafica delle parti non sufficienti. Lo ha stabilito il Tar Lombardia (Sez. III), con la sentenza n. 1400/2025, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle continue proroghe dell’entrata in vigore dell’obbligo di motivazione stabilito dalla riforma dell’ordinamento forense del 2012.
È stato così accolto il ricorso di una candidata che aveva partecipato alla sessione 2023, senza essere tuttavia ammessa alla prova orale, a causa di una valutazione insufficiente (14/30) dell’unica prova scritta (atto giudiziario), senza alcuna motivazione descrittiva.
Il Ragionamento del Tribunale prende atto della semplificazione dell’esame (un solo scritto) e dal forte calo dei partecipanti, per affermare che il regime di proroghe ultradecennale dell’entrata in vigore dell’obbligo di motivazione rafforzato non è più giustificato dall’esigenza di permettere all’amministrazione di concludere le valutazioni in tempi brevi.
La decisione ricorda poi che con la sentenza n. 7/2017 l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che il differimento riguardi anche l’obbligo di annotazione di osservazioni positive o negative sugli elaborati scritti da parte della Commissione.
“A ben vedere – osserva però il Collegio - tale impostazione, oltre a maturare in un contesto fattuale illo tempore connotato da un numero elevatissimo di partecipanti e dall’articolazione della prova scritta in ben tre elaborati, non incide sull’obbligo imposto dal legislatore nel 2012 di rafforzare la motivazione numerica, ma sulla consistenza di tale obbligo, ovvero sulla necessità di tradurlo nell’annotazione di osservazioni positive o negative sugli elaborati”.
“La drastica riduzione, non meramente occasionale, dei partecipanti all’esame e la concentrazione in un solo elaborato della prova scritta – prosegue il ragionamento -, impone di valorizzare in sede ermeneutica l’obbligo di motivazione ulteriore introdotto dal legislatore, pur nella consapevolezza che esso, in ragione delle ‘proroghe’ intervenute e in coerenza con quanto deciso dall’Adunanza Plenaria, non si sostanzia attualmente nell’apposizione di specifiche annotazioni, ma è rimesso alle valutazioni dell’amministrazione, potendo risolversi, pertanto, anche nell’apposizione di segni grafici idonei a palesare le parti dell’elaborato ritenute insufficienti o particolarmente meritevoli in relazione ai criteri valutativi dettati dalla normativa di riferimento per ciascuna sessione”.
E allora, afferma il Tar, “non solo il mutato quadro fattuale non vale più a giustificare la sufficienza di una motivazione solo numerica, ma anche il quadro normativo vigente impone di valorizzare la scelta del legislatore per una motivazione ulteriore rispetto al mero punteggio”.
Si tratta, osservano i giudici, dell’unica strada per non incorrere in un “problema di legittimità costituzionale”. Infatti “reiterati differimenti dell’entrata in vigore di una certa disciplina normativa appaiono di per sé costituzionalmente sospetti”. “La sola condizione per sottrarre tale legge di proroga al dubbio di costituzionalità (il cui accoglimento renderebbe applicabile alla sessione la nuova disciplina) consiste, perciò, nel ritenere che l’ulteriore differimento concerna le sole modalità di correzione degli elaborati scritti indicate dal legislatore del 2012, e non già il più generale obbligo di motivazione rinforzata, che deve oramai ritenersi introdotto nell’ordinamento”.
Se, dunque, nel 2012 il Legislatore ha “certamente valutato, nel prevedere il differimento, l’impatto sul buon andamento dell’amministrazione … in un’epoca ancora segnata da un forte afflusso agli esami di abilitazione forense, “attualmente il differimento non è più coerente”, considerato che “non solo le tre prove scritte sono state concentrate in una”, ma che il numero di candidati è passato dai 27.451 del 2016 ai 22.199 del 2019, sino a raggiungere la cifra di 9.703 nella sessione in rilievo.
È così necessario, conclude il Collegio, che d’ora in poi i giudizi della commissione “siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico”.
Mentre nel caso affrontato, la valutazione “gravemente negativa” era stata formulata con l’apposizione del solo punteggio (14/30), “senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione che valga ad integrare una motivazione sufficiente, secondo il parametro dell’obbligo motivazionale rafforzato prescelto dal legislatore”.