Esame d'Avvocato: il caso di civile, sulla risarcibilità del danno da fumo attivo
Una sentenza del 2020 della Cassazione è l'occasione per tentare di dare una soluzione a una questione controversa
IL QUESITO
Tizio, fumatore da oltre un trentennio di circa due pacchetti di sigarette al giorno, affetto da neoplasia epidermide al polmone, ha citato dinanzi al Tribunale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Nel prosieguo del giudizio, però, l’uomo è deceduto ed i suoi eredi hanno avviato, in ragione dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, anche un nuovo giudizio avverso l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.
Il Tribunale, riunite le due cause e disposta consulenza tecnica d’ufficio relativamente ai soli aspetti eziologici della neoplasia dell’uomo e alla possibilità, per lo stesso, di smettere di fumare, ha rigettato la domanda risarcitoria.
Successivamente anche la Corte d’appello adita dagli eredi di Tizio ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
Il candidato, assunte le vesti del legale della convenuta Azienda Autonoma Monopoli di Stato, delinei la sua difesa per il controricorso dinanzi la Corte di Cassazione.
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Gli strumenti per lo svolgimento
LO SCHEMA PER LA DISCUSSIONE DEL QUESITO
A – LE NOZIONI TEORICHE
1) Inquadramento generale
La Corte di Cassazione, Sez. III civ., con la sentenza 21 gennaio 2020, n. 1165, ha distinto tra causalità materiale quale nesso tra il comportamento e l’evento da cui discende, a monte, la responsabilità (artt. 40, 41 c. p.) e causalità giuridica quale nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose delimitando, a valle, i confini della responsabilità (artt. 1223, 1225, 1227 c. 2, c.c.).
2) Le questioni di diritto sostanziale
A) Il nesso causale e la sua composizione dicotomica tra causalità materiale e giuridica
Il pensiero umano di “causa” è stato sempre molto variabile e a volte contraddittorio, trattandosi di un concetto pluridisciplinare, connotato da una elevata complessità terminologica e concettuale.
B) La causa prossima di rilievo
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 581/2008 hanno tracciato i diversi criteri da seguire in tema di causalità, a seconda che si tratti di processo penale nonché di processo civile sul presupposto che ciò che sostanzialmente varia è la regola di natura probatoria.
B – LA SOLUZIONE DEL CASO
1) La soluzione del caso si rinviene nella seguente decisione: Corte di cassazione, sezioni III civile, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1165.
2) Riferimenti normativi: artt. 1223,1227, 2043, 2050 c. c..
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