Rassegne di Giurisprudenza

Esclusione della custodia cautelare per il padre in caso di assoluta impossibilità della madre di assistere i figli di età non superiore a sei anni

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a cura della Redazione Diritto

Misure cautelari - Personali - Custodia cautelare - Sostituzione - Art. 275, comma 4, c.p.p. - Imputato con prole di età inferiore a sei anni - Impossibilità assoluta della madre di assistere i figli - Condizioni.
Ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, richiesta dall'art. 275, comma 4, c.p.p., sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 17 ottobre 2022, n. 39100

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) - Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai sei anni - Condizioni - Impossibilità assoluta per la madre di dare assistenza alla prole - Nozione - Fattispecie.
In tema di misure cautelari personali ai fini dell'integrazione dell"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la difficoltà di sostituire la madre nelle ore serali di lavoro integri l'impossibilità di assicurare un adeguato sostegno genitoriale, di cui alla norma citata, non rilevando a tal fine la presenza fisica lungo il corso della giornata ma la possibilità di far fronte allo sviluppo psicofisico del minore, potendo le altre incombenze materiali essere diversamente risolte).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 28 maggio 2019, n. 23268

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sostituzione - Padre sottoposto alla custodia in carcere - Sostituzione - Madre impossibilitata ad accudire la prole - Condizioni - Fattispecie.
In tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluto impedimento per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la gravidanza "a rischio" della madre non integrasse il requisito dell'assoluta impossibilità ad occuparsi della prole).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 5 dicembre 2018, n. 54449

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (Criteri) - Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai sei anni - Condizioni - Impossibilità assoluta per la madre di dare assistenza alla prole - Nozione.
In tema di misure cautelari personali l"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, si individua avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest'ultimo dal "deficit" assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo, dovuta alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 1 settembre 2015, n. 35806

Misure cautelari - Misure cautelari (in genere) - Custodia in carcere - Divieto - Art. 275 c.p.p. comma 4 - Imputato convivente con prole di età inferiore a sei anni - Assistenza al bambino - Impossibilità della madre.
Sussiste il divieto di disporre o mantenere la custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 275 c.p.p., comma 4, nei confronti di un imputato padre convivente di prole di età inferiore ai sei anni, qualora la madre sia impossibilitata a dare assistenza al bambino, versando in precarie condizioni di salute e dovendo provvedere anche alle necessità di altro figlio minorenne, portatore di una grave malattia.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 1 settembre 2015, n. 35806