Civile

Escluso dai quorum leggeri il sì agli interventi da remoto

Niente facilitazioni per le decisioni sulla possibilità di intervenire in assemblea con mezzi di telecominucazione

di Angelo Busani

In tema di assemblee, beneficiano del quorum decisionale semplificato, in quanto obbligatorie, le modifiche statutarie attinenti all’individuazione delle competenze dell’assemblea degli associati o dei partecipanti (relativamente agli enti, come le associazioni e le fondazioni di partecipazione, dotati di tale organo).

Del quorum decisionale semplificato beneficiano pure (in quanto si tratta di clausole che derogano a norme dispositive di legge, le quali, cioè, si applicano salvo che siano derogate dallo statuto) le modifiche statutarie attinenti all’esclusione della facoltà di conferire deleghe per l’intervento in assemblea (sul punto, va ricordato che la legge ammette fino a un massimo di tre deleghe - o di cinque per gli enti con più di 500 associati).

Non beneficia invece di facilitazioni decisionali l’opt-in in statuto di clausole (in quanto meramente facoltative) relative all’introduzione:

della facoltà di intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

della facoltà di esprimere il voto per corrispondenza;

della possibilità (concessa alle associazioni con più di 500 associati) di articolare l’assemblea degli associati in una pluralità di assemblee separate ove si eleggano i delegati per partecipare a una successiva assemblea generale nella quale i delegati si esprimono sulle proposte di deliberazione, portando i voti loro attribuiti nelle assemblee di primo livello;

della facoltà di introdurre un organo assembleare o un organo di indirizzo nelle fondazioni;

della facoltà di introdurre quorum costitutivi e deliberativi per determinate tipologie di deliberazione, rispettando comunque, pur sempre, il principio di democraticità (principio cardine nel mondo Ets è che al loro interno non vi devono essere discriminazioni).

Gli organi

Il quorum decisionale facilitato è utilizzabile anche per inserire in statuto clausole in ordine:

alla composizione, al funzionamento e ai compiti dell’organo di amministrazione;

alle limitazioni del potere di rappresentanza dell’ente (per essere opponibili ai terzi, dette limitazioni devono risultate pubblicate nel Runts).

Se, invece, si intendano inserire in statuto regole relative ai requisiti soggettivi degli amministratori (ad esempio, clausole inerenti ai requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza), trattandosi di un’evidente fattispecie di opt-in, occorre che la relativa decisione sia adottata con le modalità deliberative “ordinarie”. Alla stessa conclusione si giunge in relazione alle clausole che prescrivano l’appartenenza degli amministratori a determinate categorie di associati oppure che attribuiscano a determinati enti il diritto di nomina di taluni amministratori.

Quanto all’organo di controllo, il quorum decisionale semplificato è applicabile per introdurre la relativa disciplina statutaria nelle fondazioni con organo assembleare (per le quali l’organo di controllo è obbligatorio) e nelle associazioni dotate di patrimoni separati o che superino i limiti dimensionali al cui raggiungimento consegue l’obbligo dell’organo di controllo, vale a dire il superamento per due esercizi di almeno due dei seguenti limiti:

- attivo 110 mila euro;

- ricavi, proventi ed entrate superiori a 220 mila euro;

- numero di dipendenti almeno pari a 5.

Si torna, invece, al quorum decisionale ordinario, quando si tratta di modifiche statutarie finalizzate a introdurre:

- la presenza dell’organo di controllo su base volontaria;

- l’attribuzione all’organo di controllo della funzione di revisione legale dei conti.

Gli associati

Si delibera con il quorum transitorio facilitato, in quanto si tratta di un adeguamento obbligatorio, l’inserimento in statuto del diritto degli associati di esaminare i libri sociali (la relativa clausola deve specificare le modalità di esercizio di tale diritto).

Del pari, trattandosi di ipotesi di opt-out, sono adottate con il quorum decisionale facilitato:

- le modifiche statutarie che introducono disposizioni derogatorie della normativa recata dal Cts per l’ammissione di nuovi associati;

- la deroga al principio dell’esclusione del diritto di voto per i primi tre mesi dopo l’ingresso nell’associazione.

Fa parte delle modifiche facoltative, da deliberare con i quorum “a regime”, l’introduzione nello statuto della Odv della possibilità di prevedere l’ammissione, quali associati, di altri Ets o di altri enti senza scopo di lucro (anche non Ets).

Bilancio e patrimonio

L’inserimento delle previsioni statutarie richieste dalla legge in materia di bilancio di esercizio e di bilancio sociale è un adeguamento obbligatorio, deliberabile con i quorum applicabili all’assemblea ordinaria, Parimenti è da qualificare come adeguamento obbligatorio, l’introduzione in statuto della clausola con le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell’ente.

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