Civile

Esenzione IVA e chirurgia estetica: salvi i comportamenti ante 17 dicembre 2023

In ossequio al principio di legittimo affidamento del contribuente viene fatto salvo il comportamento assunto da contribuente prima di questa data

surgery, medicine and people concept - close up of surgeons hands with scalpel at operation in operating room at hospital

di Roberta De Pirro*

Il regime di esenzione IVA ammesso per le prestazioni di chirurgia estetica con finalità curativa previsto dal DL n. 145/2023 (decreto “Anticipi”), fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 17 dicembre 2023. Salvi i comportamenti assunti prima di tale data.

È quanto dispone l’articolo 7-bis della legge n. 143/2024 di conversione del decreto Omnibus (DL n. 113/2024) che, intervenendo sul co. 2, dell’art. 4-quater del decreto Anticipi sostituisce l’originaria formulazione della norma che teneva “fermo” il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023, con quella secondo la quale “sono fatti salvi i comportamenti adottati” dagli operatori prima di tale data.

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando.

Nell’ambito della normativa nazionale, l’art. 10 del DPR n. 633/972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese direttamente alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Tale principio trova fondamento anche nei dettami dei giudici unionali, ad avviso dei quali le prestazioni di chirurgia estetica e, più in generale, i trattamenti medici di carattere estetico rientrano nell’alveo delle “cure mediche” o “prestazioni mediche” rese nei confronti della persona - per le quali si applica il regime di esenzione IVA di cui all’art. 132, par. 1, lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE – solo qualora le stesse abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, mentre non vi rientrano quegli interventi che rispondono a scopi puramente cosmetici (cfr. CGUE sentenza del 1.3.2012 causa C-91/12).

Tale orientamento, a livello nazionale, ha trovato conferma anche nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E/2005, ove con specifico riferimento alle prestazioni mediche di chirurgia estetica, è stato chiarito che le stesse sono esenti da IVA in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e, quindi, alla tutela della salute della persona, specificando che si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es. malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, etc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone. In senso conforme, si sono espressi sia i giudici di legittimità che quelli di merito (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 23831/2022; sentenze 13.9.2022 n. 26906/2022, 27947/2022; CGT II grado Marche, n. 889/2023), secondo i quali le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti IVA ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72 nei limiti in cui sono finalizzare a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e sono, dunque, rivolte alla tutela della salute. Grava sul soggetto passivo (il medico) l’onere di provare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per usufruire del regime di esenzione.

Il problema pratico, tuttavia, risiedeva nell’identificazione delle modalità attraverso le quali assolvere a tale onere, modalità che sono state identificate dal decreto Anticipi, ove è stato stabilito che le finalità terapeutiche devono risultare da apposita attestazione medica, senza la quale si applica l’Iva ordinaria.

Quanto alla decorrenza di tale modifica legislativa l’utilizzo del fraseggio “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data del 17 dicembre 2023” aveva sollevato dei dubbi tra gli operatori del settore.

In altri termini, il legislatore faceva salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data, lasciando pertanto i medesimi estranei a possibili contestazioni da parte dell’Agenzia, o al contrario i medesimi comportamenti assunti prima della modifica in questione potevano essere oggetto di contestazione?

Per effetto della sostituzione del testo originario da parte della legge di conversione del decreto Omnibus con quella secondo la quale “sono fatti salvi i comportamenti adottati” dagli operatori prima del 17 dicembre 2023, fa chiarezza sulla questione.

Infatti, in ossequio al principio di legittimo affidamento del contribuente, viene fatto salvo il comportamento assunto da contribuente prima della suddetta data; ossia l’applicazione del regime dell’esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica non è oggetto di verifica da pate dell’Agenzia.

Il che in concreto si dovrebbe tradurre in un significativo “sgonfiamento” del contenzioso in essere e di quello potenziale.

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*A cura di Roberta De Pirro - Managing Associate dello Studio legale e tributario Morri Rossetti

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