Esenzione da ritenuta in caso di liquidazione di una holding italiana con beneficiarie estere
La società istante ha, tra l'altro, chiesto all'Agenzia delle Entrate conferma sui propri obblighi di sostituzione di imposta ai sensi del comma 3-ter dell'art. 27 del d.P.R. 600/1973 con riguardo alle distribuzioni di utili in natura che dovessero eventualmente emergere in costanza di liquidazione.
Con una recente risposta ad interpello non pubblicata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 27-bis del d.P.R. 600/1973 e, in particolare, alla possibilità di applicare l'esenzione da ritenuta nel caso di utili da liquidazione.
La fattispecie oggetto dell'istanza di interpello ha riguardato una società di capitali di diritto italiano, ivi residente ai fini fiscali, controllata in misura paritetica da due società di capitali residenti in Francia ed in Germania e che, a sua volta, detiene le partecipazioni totalitarie nelle due società operative, rispettivamente francese e tedesca, facenti parte del gruppo. I soci esteri, volendo ottenere la ri-assegnazione delle partecipazioni nelle società operative inizialmente conferite nella società italiana, intendono procedere alla liquidazione di quest'ultima.
In tale contesto, la società istante ha, tra l'altro, chiesto all'Agenzia delle Entrate conferma sui propri obblighi di sostituzione di imposta ai sensi del comma 3-ter dell'art. 27 del d.P.R. 600/1973 con riguardo alle distribuzioni di utili in natura che dovessero eventualmente emergere in costanza di liquidazione.
È noto, infatti, come, da un lato, il comma 3-ter dell'art. 27 cit. preveda l'obbligo per il sostituto d'imposta di applicare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota dell'1,2 per cento, "sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea", mentre il successivo art. 27-bis del medesimo d.P.R. si limita a prevedere che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, modificata dalla direttiva del 22 dicembre 2003 n. 2003/123/CE e rifusa nella vigente direttiva del 30 novembre 2011, n. 2011/96/EU (c.d. "Direttiva Madre-Figlia"), riepilogati nelle lettere da a) a d) del comma 1 del menzionato art. 27-bis, "a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27".
Non risultava, tuttavia, chiaro, quantomeno prima dell'interpretazione resa dall'Amministrazione nella risposta all'interpello in commento, se la disciplina recata dall'art. 27-bis del d.P.R. 600/1973, che recepisce nell'ordinamento interno la disciplina recata da tale Direttiva, potesse essere validamente invocata anche dal sostituto di imposta nei casi di distribuzioni avvenute in costanza di liquidazione ai sensi dell'art. 47, comma 7, del TUIR.
Il dubbio aveva ragione di porsi in quanto se, da un lato, l'art. 4 della Direttiva Madre-Figlia stabilisce che l'esenzione da tassazione nello Stato membro di residenza della società madre è circoscritta agli utili "distribuiti" a tale società "in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia", dall'altro, le disposizioni italiane che recepiscono tale disciplina hanno omesso di specificare tale esclusione in via espressa.
Sennonché, come evidenziato dal contribuente istante, il dato letterale dell'art. 27-bis citato, limitandosi a prevedere che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Direttiva, la ritenuta prevista dal comma 3-ter del precedente art. 27 può non essere applicato, senza distinguere il trattamento da riservare agli utili in base alla fattispecie da cui si sono generati, dovrebbe far concludere per ritenere che non sussiste alcuna limitazione per l'ipotesi di distribuzioni di utili in natura in costanza di liquidazione.
Ciò appare confermato, anche, dalla disposizione recata dal comma 1-bis dell'art. 27 citato, secondo cui "nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4" – e dunque anche la ritenuta di cui al comma 3-ter per la quale nel caso di specie può essere domandata la non applicazione – "si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione".
Del resto, laddove il legislatore nazionale, nel recepire la disciplina recata dalla Direttiva Madre-Figlia, avesse voluto escludere talune tipologie di utili da quelli per cui è possibile fruire della non applicazione della ritenuta, lo avrebbe fatto in maniera esplicita. Ne è un esempio l'art. 96-bis del TUIR, benché soppresso dall'art. 1 del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ove si consideri che il legislatore nel disciplinare l'esonero da imposizione del 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in uno Stato membro UE a società "madri" residenti in Italia, aveva espressamente circoscritto l'applicabilità del detto regime agli utili distribuiti "in occasione diversa dalla liquidazione", coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4 della Direttiva Madre-Figlia.
L'attuale art. 89 del TUIR, che ha sostituito l'art. 96-bis cit., invece, non esclude dal trattamento di favore i dividendi distribuiti in occasione della liquidazione della società "figlia" non residente. Tale articolo stabilisce in via espressa al comma 2 che "gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare".
Anche in un'ottica sistematica, pertanto, non sembrerebbe giustificata una differenziazione di trattamento da riservare agli utili distribuiti in occasione della liquidazione a seconda che essi siano distribuiti da una società "figlia" residente in Italia piuttosto biche da una società "figlia" residente all'estero.
Dovendosi perciò ritenere che l'art. 27-bis del d.P.R. 600/1973 non condizioni la non applicazione della ritenuta – così come l'art. 89 del TUIR non condiziona la parziale esclusione dalla formazione del reddito degli utili – alla circostanza che tali utili siano distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società.
Non osta, poi, alla conclusione a cui si è appena giunti la circostanza che l'art. 4 della Direttiva Madre-Figlia – come si è visto – stabilisca che l'esenzione da tassazione nello Stato membro di residenza della società madre è circoscritta agli utili "distribuiti" a tale società "in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia".
Anzitutto, tale esclusione, coincidente con quella prevista dal previgente art. 96-bis del TUIR, riguarda la tassazione nello Stato membro di residenza della società "madre", ossia nel caso oggetto di interpello la tassazione che il socio estero andrà a subire in Francia ed in Germania e trova giustificazione nel diverso trattamento riservato all'utile derivante dalla liquidazione in talune legislazioni fiscali di alcuni Stati membri che qualificano tale come plusvalenza su partecipazioni differenziandone il regime tributario rispetto a quello previsto per gli utili ordinari qualificati, invece, come dividendi. In altre parole, tale esclusione è volta a garantire allo Stato di residenza della società "madre" che dovesse escludere gli utili derivanti dalla liquidazione dalla nozione di utile, riconducendoli invece nella nozione di plusvalenza (capital gain), di non dover apportare modifiche alla normativa interna.
D'altro canto, se da un lato, l'art. 4 della Direttiva Madre-Figlia esclude espressamente gli utili distribuiti in occasione della liquidazione dal regime applicabile agli utili percepiti dalle società madri, dall'altro, l'art. 5 della medesima Direttiva non prevede analoga esclusione per quanto riguarda l'esenzione da ritenuta alla fonte per gli utili da liquidazione distribuiti da società figlie. Tale ultimo articolo, infatti, per ciò che riguarda l'imposizione in uscita dallo Stato di residenza della società "figlia" che distribuisce i dividendi prevede in maniera espressa che "gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte", senza limitare tale previsione agli utili distribuiti "in occasione diversa dalla liquidazione" come fa invece l'articolo precedente.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha condiviso le conclusioni a cui era giunto il contribuente istante, confermando che la disciplina recata dall'art. 27-bis del d.P.R. 600/1973 risulta applicabile anche agli utili distribuiti in costanza di liquidazione dalle società figlie alle proprie società madri estere.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che "L'art.27 bis in commento non prevede una limitazione alla richiesta di esonero dall'applicazione della ritenuta nel caso in cui gli utili siano distribuiti in occasione della liquidazione della società figlia italiana a differenza di quanto previsto dall'art.4 della Direttiva madrefiglia che prevede che: 'l'esenzione da tassazione nello Stato membro di residenza della società madre è circoscritta agli utili ‘distribuiti' a tale società ‘in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia'".
Invero, "il disposto dell'art. 27 bis debba essere letto in maniera coordinata con l'art. 5 della Direttiva MadreFiglia che riguarda l'imposizione in uscita dallo Stato di residenza della società 'figlia' che distribuisce i dividendi prevedendo in maniera espressa che 'gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte', senza limitare tale previsione agli utili distribuiti 'in occasione diversa dalla liquidazione' come fa invece l'articolo 4 sopra riportato". Con la conseguenza che "il disposto dell'art. 27 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che recepisce nell'ordinamento interno l'art. 5 della Direttiva MadreFiglia che non prevede esclusione per quanto riguarda l'esenzione da ritenuta alla fonte per gli utili da liquidazione distribuiti da società figlie (come del caso prospettato) debba essere applicato anche nel caso di utili corrisposti in sede di liquidazione della società figlia italiana, su istanza delle società madri".
Benché a tale conclusione potesse pervenirsi mediante un'interpretazione sistematica della normativa euro-unionale e della sua trasposizione domestica, l'Agenzia delle Entrate non risultava essersi mai espressa sul punto.
Il chiarimento deve, quindi, accogliersi con favore, offrendo maggiore certezza alle imprese italiane detenute da soci residenti in Stati membri dell'UE che possano trovarsi a dover procedere a distribuzioni in favore di quest'ultimi, non solo "in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia", ma, anche, appunto in costanza di liquidazione.
(*) a cura degli Avvocati, Giordano|Merolle – Studio Legale Tributario