Esonero contributivo, le Faq di Cassa forense - Avvocati in società: domande singole
Pubblicate sul sito istituzionale 28 risposte ad altrettante domande dei professionisti iscritti all'Istituto
Pronte le nuove Faq di Cassa forense sull'esonero parziale dei contributi soggettivi con scadenza 2021. L'istituto di previdenza fornisce le risposte a 28 quesiti specifici posti dagli iscritti chiarendo una serie di punti oscuri ma anche rinviando, per una serie di casi, ad ulteriori indicazioni ministeriali.
Per quanto concerne la questione se il professionista in società debba presentare la domanda di esonero individualmente dalla propria area personale oppure occorra una domanda unica presentata dal rappresentante della società stessa, la Cassa chiarisce che l'istanza on line dovrà essere presentata da ogni singolo professionista "tramite l'accesso riservato alla propria posizione personale sul sito Cassa, sempre se ricorrono le condizioni previste dal D.M.". Non è ammessa dunque la domanda da parte dello studio associato o della società.
Sempre con riferimento agli studi associati, viene poi affrontato l'ulteriore quesito se il requisito del reddito inferiore a 50.000,00 euro debba essere considerato in capo allo studio associato o al singolo avvocato associato. Ebbene anche in questo caso si ricorda che il D.M. sull'esonero prevede che il "singolo professionista interessato" deve aver conseguito nell'anno d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore alla soglia di 50.000 euro. In caso di studio associato o società, dunque, "bisogna far riferimento alla quota di partecipazione".
Arrivano chiarimenti anche sul regime forfetario. Un avvocato chiede se, ai fini dell'esonero contributivo, per calo del fatturato 2020 rispetto al 2019 non inferiore al 33%, si debba intendere la somma delle fatture emesse e non i ricavi effettivamente incassati; e cosa accade per chi è in regime ordinario. L'Istituto ricorda che il D.M. prevede che il professionista autodichiari di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Successivamente la Cassa trasmetterà l'elenco dei soggetti, ai quali è stato concesso l'esonero, all'Agenzia delle Entrate (AdE) e all'Inps per le informazioni e i controlli di legge. E poi, a "titolo puramente informativo", la risposta ricorda che "l'AdE, con risoluzione n. 5/E del 14/5/2021, in occasione del Decreto Sostegni – contributo a fondo perduto che utilizza una terminologia analoga, ha fornito dei chiarimenti sulla modalità di calcolo della riduzione del fatturato per gli anni 2019/2020, che potrebbero costituire un valido precedente".
Come si calcola poi il fatturato per chi poi esercita la professione esclusivamente in forma individuale e in regime forfettario. Il decreto, risponde la Cassa, non riporta "alcuna specifica, tuttavia si ritiene che per i professionisti che esercitano esclusivamente in forma individuale e che adottano il regime fiscale ai fini della determinazione del calo del fatturato di almeno il 33%, andranno confrontati i componenti positivi di cui ai righi LM22-27 colonna 3 della Dichiarazione 2021 con gli analoghi riferimenti della Dichiarazione 2020". Ed anche in questo caso, si rimanda alla risoluzione n. 5/E del 14/5/2021 che potrebbe valere come precedente.
Niente da fare invece per chi è iscritto alla Cassa dal 2018 (anno di iscrizione all'Albo) avviando però l'attività soltanto nel 2020. "Se non ha subito il calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 – si legge nella risposta -, non potrà inoltrare l'istanza di esonero".
Cattive notizie anche per chi non raggiunge la soglia per pochi decimali. Ad un avvocato che lamentava un calo del fatturato pari al 32,91 per cento, la Cassa risponde che il decreto prevede che il professionista "autodichiari di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019".