Fallimento, modalità di notifica della dichiarazione di fallimento per la società cancellata dal registro delle imprese
Fallimento e procedure concorsuali - Registro delle imprese - Cancellazione - Dichiarazione di fallimento - Notifica - Indirizzo PEC - Modalità
In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal DL n. 179 del 2012, articolo 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 04 aprile 2022, n. 10700
Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notificazione - Società cancellata - Notifica all'indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese - Ammissibilità
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese. • Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 7 settembre 2020 n. 18544
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Procedimento per la dichiarazione - Decreto di convocazione - Notificazione - Società cancellata dal registro delle imprese - Ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica del destinatario - Validità della notificazione.
Nel regime attualmente vigente deve ritenersi valida la notifica - ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge Fallimentare - regolarmente eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata della società rimasto attivo dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo, potendosi di conseguenza arguire che dal momento della ricezione del messaggio questi sia stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del procedimento prefallimentare e di approntare le proprie difese. In particolare la applicabilità dell'art.15, comma 3, della LF anche alle imprese cancellate dal registro delle imprese fa sì che nell'ambito della fictio iuris regolata dall'art. 10 LF le informazioni già rese note tramite il registro delle imprese, costituenti il presupposto per l'operatività della norma, mantengano la loro funzione pubblicitaria delle modalità di reperimento dell'imprenditore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 febbraio 2020 n. 3443
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore società cancellata dal registro delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo pec - Ammissibilità.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, Ordinanza 10 ottobre 2017 n. 23728
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