Fallimento del preponente, per l'agente ammissione più ampia al passivo
Per la Cassazione, sentenza n. 10046 depositata oggi, l'agente ha diritto di essere ammesso anche per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela
La Cassazione, sentenza n. 10046 depositata oggi, chiarisce le sorti del contratto di agenzia in caso di fallimento del preponente. Accogliendo il ricorso di un agente chiarisce che diversamente dal mandato esso non si estingue ope legis ma rimane sospeso con conseguente possibilità di essere di ottenere sia l'indennità sostitutiva del preavviso che quella suppletiva di clientela.
Per il Tribunale di Venezia invece tali crediti non spettavano a causa dell'estinzione del contratto di agenzia, nell'inapplicabilità della regola generale (di sospensione del rapporto, ai sensi dell'art. 72 l. fall.), attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione.
La Suprema corte ricorda le diverse posizioni in dottrina e in giurisprudenza, in epoca anteriore alla riforma, oscillanti tra l'applicazione al rapporto di agenzia della regola generale dell'art. 72 e in misura preponderante, per la sua assimilazione al contratto di mandato, della regola prevista dall'art. 78 (che allora ne prevedeva, così come per i contratti di conto corrente e di commissione, lo scioglimento "per il fallimento di una delle parti").
Tuttavia, a differenza del mandato che può avere anche carattere episodico, gli elementi distintivi del contratto di agenzia consistono nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale. Ragion per cui "appare corretto applicare la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall., non essendo possibile, sulla base di un'interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato".
Da qui l'affermazione del principio di diritto per cui: "In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand'anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l'assenza di "diverse disposizioni della presente Sezione", per la previsione del testo dell'art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell'agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)".
"Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela".