Fallimento: la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari
Fallimento - Crediti chirografari - Interessi - Prescrizione - Interruzione - Decorso - Termini - Amministrazione straordinaria - Prescrizione - Stato passivo depositato - Effetto permanente per tutti i creditori.
La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell'art. 55 della legge fallimento, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 207, comma 1.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 luglio 2020 n. 14527
Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti interessi sui crediti chirografari - Interruzione della prescrizione - Procedura fallimentare - Domanda di ammissione al passivo - Necessità - Differenze con l'amministrazione straordinaria - Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999.
Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 giugno 2020 n. 11983
Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi sui crediti chirografari - Sospensione del decorso - Sussistenza - Efficacia esterna al concorso - Esclusione.
La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore e il fallito gli interessi continuano a maturare.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 giugno 2020 n. 11983