Falsità nelle dichiarazioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio
Difensore e difesa - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - False dichiarazioni sul reddito - Elemento psicologico del reato - Dolo generico - Valutazione giudiziale.
In tema di ammissione al gratuito patrocinio, il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002 costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico e per la sua configurabilità è richiesto, sotto il profilo psicologico, il solo dolo generico, anche se deve escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga dichiarazioni obiettivamente non veritiere dovendosi sempre verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente o ad un'incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 febbraio 2019 n. 7675
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Reato di cui all'art. 95 D.p.r. n. 115 del 2002 - Effettiva sussistenza di un reddito che consenta l'ammissione al beneficio - Rilevanza ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo - Rigorosa valutazione del giudice - Necessità.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 gennaio 2018 n. 4623
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di ammissione - False dichiarazioni sulle condizioni reddituali - Configurabilità del reato - Non incidenza sulla sussistenza del diritto irrilevanza.
Il reato di cui all'art. 95, D.P.R. n. 115 del 2002, che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ravvisa allorquando non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, e in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio.
•Corte di cassazione, sezione Unite penali, sentenza 16 febbraio 2009 n. 6591
Difensore e difesa - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni reddituali - Dichiarazione - Non veritiera - Condizioni - Fattispecie.
Il reato previsto dall'art. 95 del D.p.r. n. 115/2002 che punisce le falsità e le omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito con riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio, si configura nel caso in cui l'istante dichiari, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello richiesto dalla legge oppure neghi o nasconda cambiamenti rilevanti del reddito relativamente all'anno precedente, tali da comportare il superamento della soglia stabilita dalla legge. Vista la specialità della norma di cui all'art. 95, D.p.r. n. 115/2002 rispetto a quella dell'art. 483 c.p. i due reati non sono in concorso formale.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 gennaio 2008 n. 4467
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - False dichiarazioni sulle condizioni di reddito ai fini del beneficio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 - che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. Ne deriva che la norma di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto a quella di cui all'art. 483 cod. pen. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), con la conseguenza che i due reati non sono in rapporto di concorso formale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 483 cod. pen. per false dichiarazioni dell'imputato circa il proprio reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché avesse accertato che nel periodo interessato l'imputato avesse percepito modesti redditi da lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 18 marzo 2008 n. 12019