Falsità della notitia criminis nel delitto di simulazione di reato
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - Configurabilità.
Ai fini della sussistenza della simulazione di reato, fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 367 c.p., è necessaria l'idoneità della denuncia a dare corso al procedimento penale; il reato non si configura invece quando il contenuto della denuncia sia tale da suggerire di dare avvio a indagini dirette ad accertare la veridicità e la fondatezza della denuncia stessa e non quella del fatto denunciato, poiché la notitia criminis deve avere la capacità propulsiva di avviare atti diretti all'accertamento del reato denunciato.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 marzo 2019 n. 10837
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere - Ritrattazione successiva all'avvio delle indagini - Configurabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso - Condizioni.
La ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato - reato istantaneo e di pericolo - solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 luglio 2018 n. 32221
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere - Denuncia - Nozione - Fattispecie.
La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta "post-pay", per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 aprile 2015 n. 16277
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere - Idoneità della denuncia a dare inizio a un procedimento penale - Reato - Configurabilità - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 24 luglio 2014 n. 33016
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere - Idoneità della denuncia a provocare l'inizio di un procedimento penale - Condizioni - Fattispecie.
Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l'effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest'ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 8 febbraio 2010 n. 4983
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere - Natura giuridica - Reato istantaneo e di pericolo - Momento consumativo.
Il delitto di simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di pericolo e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 20 gennaio 2009 n. 2071