Falso in atto pubblico per il professore che altera il registro di classe
Falso ideologico in atto pubblico a carico di professori, presidi e proprietari della scuola parificata che alterano i registri di classe facendo risultare presenti allievi che non ci sono e “barano” sui programmi di studio svolti. Per la Cassazione il registro è un atto pubblico. I giudici della quinta sezione penale, hanno così confermato la responsabilità, per associazione a delinquere e falso in atto pubblico, reati prescritti, a carico di amministratori e soci di una Srl che gestiva istituti scolastici, oltre che degli insegnati e del preside. Agli amministratore era stato contestato il ruolo di mandanti, per aver fornito alla segreteria e al corpo docente, concorrenti nei reati, indicazioni univoche per compilare i registri di classe e dei professori. L'obiettivo era far risultare presenti studenti che non c'erano, e svolti degli argomenti mai trattati. I ricorrenti avevano messo in piedi – spiega la Cassazione – un sistema capillare illecito, in Sicilia e in Calabria, che consentiva di far apparire fittiziamente, come alunni interni di istituti parificati, numerosi soggetti, che venivano poi ammessi a dare l'esame presso un preciso istituto. La Suprema corte respinge la tesi della difesa che negava la natura di atto pubblico “fidefacente” del registro, declassandolo a strumento ad uso interno, per la comunicazione reciproca tra insegnanti. I giudici precisano invece che il registro di classe è un atto pubblico con il conseguente reato di falsità ideologica in atto pubblico.
Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 21 novembre 2019 n.47241