Penale

Falso ideologico del medico in prescrizioni e ricettari del Ssn

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la fede pubblica - Falso ideologico - Medico sostituto del medico convenzionato - Uso di ricettari e timbri di quest'ultimo - Apposizione firma illeggibile - Innocuità del falso - Esclusione.
Si ravvisa il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui all'articolo 479 del c.p. nella condotta tenuta da due medici, in forza della quale il primo, medico in quiescenza, abbia sostituito il secondo nelle visite, apponendo falsamente la propria sigla (illeggibile) su prescrizioni del SSN redatte con l'uso di timbri e ricettari fornitigli dall'altro. È da escludere, in tal caso, l'innocuità del falso, essendo rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, anche per le implicazioni rispetto a eventuali contestazioni sull'operato del sanitario.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 aprile 2019 n. 14681

Reati contro la fede pubblica - Falso ideologico - Medico libero professionista - Utilizzo ricettari collega convenzionato Asl.
Il medico libero professionista che emette ricette falsamente riconducibili a un medico convenzionato Asl commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico, essendo irrilevante ai fini della configurazione del reato l'eventuale assenza di un movente e l'innocuità del falso, in quanto tale comportamento può portare a contestazioni di ipotesi di danno erariale o colpa professionale.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 dicembre 2013 n. 48803

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Medico libero professionista che sostituisce un medico convenzionato asl in visite non comunicate all'azienda, apponendo falsamente la propria sigla su ricette e prescrizioni redatte con ricettari e timbri del medico convenzionato - Integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico.
Integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte su ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione attestativa degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo a eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 dicembre 2013 n. 48803

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri - Timbro recante nominativo e codice regionale di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale - Utilizzazione da parte di altro medico.
Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro a inchiostro recante il nominativo e il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo a individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 24 ottobre 2001 n. 38333

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Elemento soggettivo del reato.
Ai fini della sussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico, a nulla rileva la circostanza che la immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi o decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 settembre 1988 n. 9556

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