Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: divorzio;
1) ricorso ex art. 709 ter c.p.c.;
2) S.r.l. istituita durante il matrimonio e comunione;
3) revoca dell'assegno di mantenimento;
4) revocabile il trust costituito per dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi;
5) inefficacia del trust costituito per frustrare le ragioni creditorie dell'ex moglie;
6) l'adozione aperta per la migliore tutela del minore;
7) discriminazione sul luogo di lavoro per l'orientamento sessuale.

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1.DIVORZIO - Finalità dell’art. 709 ter c.p.c.
(Cc art. 156; Cpc art. 709 ter; art. 5 ; Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
L’art. 709 ter c.p.c. è una disposizione volta principalmente ad assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari.
Tribunale di Taranto, sez. I, sentenza 10 agosto 2022 n. 2140– Pres. Maggi, Giud. Rel. Carbonara

2.PROCESSO CIVILE –  Il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. è incidentale e privo di autonomia
(Cpc art. 709 ter)

Il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. determina l’instaurazione di un (sub)procedimento interinale rispetto a quello principale di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzato ad assicurare una tutela immediata agli interessi della prole in pendenza di giudizio. Si tratta, pertanto, di un procedimento incidentale e privo di autonomia, legato a quello principale da un vincolo di dipendenza strutturale e funzionale, come dimostrato dalla collocazione della norma e dall’attribuzione della competenza ad assumere i provvedimenti ivi indicati al «giudice del procedimento in corso».
Corte d’Appello di Reggio Calabria, 20 febbraio 2023 – Pres. Morabito, Cons. Rel. Crucitti

NOTA

Le due sentenze che precedono meritano un breve inquadramento dell’art. 709 ter c.p.c. Il procedimento disciplinato dall'art. 709 ter c.p.c. è funzionale ad assicurare - secondo la formula usata dal 2° co. del medesimo articolo - «il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento» o, la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o di affidamento della prole minore. La norma è stata inserita per risolvere quei profili non afferenti al c.d. mantenimento. La legge prevede vari meccanismi volti ad assicurare una adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di terzi ai sensi dell'art. 156 del codice civile, e la possibilità ex art. 545 cod. proc. civ. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del cosiddetto quinto, oltre alla tutela penale di cui, attualmente, agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. Si tratta, dunque, di un procedimento sussidiario con funzione esecutiva, rispetto a quelli in cui il provvedimento presupposto è emanato. Quanto al profilo delle impugnazioni, tema affrontato dalla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, occorre ricordare che il 3° co. dell'articolo disciplina laconicamente - il regime di impugnazione dei provvedimenti emanati sia per la soluzione delle controversie sia in caso di inadempienze o violazioni, stabilendo che gli stessi sono «impugnabili nei modi ordinari» che non deve intendersi come un rinvio tout court ai mezzi ordinari di impugnazione ex art. 323 c.p.c.. ma deve essere interpretata come una formula sintetica attraverso cui viene fatto rinvio di volta in volta ai diversi rimedi esperibili, tenendo conto del tipo di procedimento nel quale i provvedimenti sono pronunciati, e del contenuto che i provvedimenti in concreto recano. La Riforma Cartabia ha riscritto il 4 comma dell’articolo 709 - ter c.p.c. prevedendo che: “A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis”. Si segnala poi che anche l’art. 614 bis c.p.c., rubricato “Misure di coercizione indiretta”, a seguito della modifica di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato modificato e si compone ora di cinque commi, in luogo degli originari due.

3.COMUNIONE LEGALE – S.r.l. istituita durante il matrimonio e comunione

(Cc artt.177, 178, 184, 191, 812, 813, 2466, 2468, 2471)
La quota di partecipazione in s.r.l. esprime - più che un mero diritto di credito - una "posizione contrattuale obiettivata", cioè un insieme unitario di diritti e di obblighi: come tale, del resto, è considerata dalla legge, lo si evince, in particolare, dagli artt. 2466, 2468 e 2471 c.c.; si tratta di bene immateriale suscettibile di formare oggetto del diritto di proprietà, perfettamente equiparabile, ai sensi degli artt.812 e 813 cc, ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, di cui segue il regime di circolazione. La quota di s.r.l., a prescindere dalla finalità per cui venga acquistata, rappresenta un bene oggetto di diritti reali, per cui rientra, se il coniuge ne acquisisca la proprietà durante il matrimonio, nella comunione legale c.d. "immediata" ex art. 177 lett. a): conclusione sicuramente in linea con la ratio solidaristica che caratterizza quel regime patrimoniale, da reputare ormai recepita dal giudice di legittimità, il quale, del resto, in termini analoghi si è espresso con riferimento alle azioni della s.p.a.
Tribunale di Parma, sentenza 28 dicembre 2022 n. 1451 - Giudice Sinisi

4. SEPARAZIONE GIUDIZIALE – Revoca dell’assegno di mantenimento
(Cc artt.143, 147, 151, 315bis, 316bis, 337bis, 337ter)

Revocato l’assegno di mantenimento a carico del marito dipendente del Comune ed in favore della moglie dipendente part time. la Corte felsinea ha ritenuto che la donna essendo in possesso della qualifica di cuoca nel corso degli anni avrebbe potuto aumentare l’orario di lavoro. La scelta di lavorare part-time per provvedere all’accudimento dei figli non è apparsa convincente, alla luce sia della loro prevalente collocazione presso il padre stabilita dalla sentenza di primo grado, sia in ragione dell’attuale età dei figli che non giustifica più un loro costante accudimento. A ciò si aggiunga che la prevalente collocazione di uno dei figli minori presso la donna avrebbe comportato la percezione degli assegni familiari e della pensione di invalidità del figlio affetto da diabete.
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 7 febbraio 2023 n. 255 – Pres. Fazzini, Cons. Rel. Poppi

5.TRUST – Revocabile il trust costituito per dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi (Cc art. 2901; Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985)
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di trust), il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Secondo l’appellante, l’atto di dotazione dei beni immobili nel Trust oggetto di revocatoria, non era a titolo gratuito, come qualificato dal Tribunale, avendo allegato e dimostrato in corso di causa che egli con l’operazione di conferimento dei beni in Trust non aveva fatto altro che dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi con la moglie. La Corte fiorentina ha rigettato l’appello confermando la sentenza del Tribunale.
Corte d'Appello di Firenze, sentenza 20 febbraio 2023 n. 347 – Pres. Delle Vergini, Cons. Rel. Mastrodomenico

6. TRUST - Inefficacia del trust costituito per frustrare le ragioni creditorie dell’ex moglie (Cc art. 2901; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985)
Inefficace il trust nel quale il marito aveva fatto confluire i propri beni immobili e le rendite, nominando la figlia quale trustee, e preordinandosi quale beneficiario al fine di frustrare le ragioni creditorie dell’attrice, ex moglie.
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12 gennaio 2023, n. 80 - Pres. Dacomo, Cons. Rel. Mungo

NOTA

Le due sentenze che precedono (Corte d'Appello di Firenze e Corte d'Appello Napoli) riflettono il sospetto con cui la giurisprudenza ha guardato al trust rilevandone il possibile utilizzo al fine di sottrarre il patrimonio del debitore ai suoi creditori. Ad esempio, viene costantemente dichiarato revocabile ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori della società debitrice principale, successivamente al sorgere del credito, ravvisandosi l’eventus damni nella circostanza che l’unico bene immobile rimasto estraneo al trust risulta gravato da molteplici ipoteche di consistente importo e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.

Revocabile poi ex art. 2901 c.c. anche l’atto di conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, condannato con sentenza al pagamento di una somma in favore del creditore agente in revocatoria, successivamente al sorgere del credito. In tal caso, l’eventus damni è ravvisabile nella circostanza che il disponente si è spogliato di un consistente patrimonio immobiliare senza dimostrare di possedere altri cespiti tali da vincere il rischio di danno e desumendosi così la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.

7. ADOZIONE – L’adozione aperta per la migliore tutela del minore (Legge 4 maggio 1983 n. 184)
Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell’effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Nel caso in esame i minori, nonostante il lungo periodo di istituzionalizzazione e le condotte genitoriali gravemente deresponsabilizzate, avevano un significativo sentimento d’affetto nei confronti dei genitori e avevano dichiarato di non voler interrompere i rapporti con loro, pur desiderando un nuovo contesto familiare in cui crescere. La rescissione di ogni rapporto di fatto con la famiglia d’origine poteva dunque essere pregiudizievole per i minori. Il Tribunale di Sassari ha ritenuto che «Non risponderebbe pertanto all’interesse dei minori l’immediata interruzione di ogni rapporto con i genitori naturali, che, nel rispetto delle indicazioni degli operatori del servizio chiamato a garantire monitoraggio e sostegno e dei futuri affidatari e genitori adottivi, potranno continuare a intrattenere contatti, impregiudicata ogni futura rivalutazione in ragione degli specifici bisogni che i minori esprimeranno nel loro percorso evolutivo».
Tribunale di Sassari, sentenza 2 febbraio 2023 -  Pres. Rel. Palmas

DIRITTI DELLA PERSONA - Riconosciuto il risarcimento per discriminazione sul posto di lavoro determinati dall’ orientamento sessuale
(Cc art. 2049 e 2089; art. 2 e 4-bis del D. Lgs 9 luglio 2003 n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; art. 26, commi 1, 2, D. Lgs 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità)

In caso di azione volta all’accertamento di una condotta discriminatoria, grava su colui che si ritenga leso dal mancato rispetto del principio di parità di trattamento, dimostrare i fatti che consentano di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana; la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa.
Corte Appello Milano, sentenza 29 novembre 2022 n. 1114 – Pres. Ravazzoni, Cons. est. Cuomo

NOTA

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto il comportamento tenuto da un medico (chiaramente irrispettoso della donna e allusivo al suo orientamento sessuale) nei riguardi di un infermiera come una molestia sessuale e non come un atto discriminatorio, condannando l’azienda Sanitaria al pagamento di un risarcimento dei danni per euro 10 mila. Impugnato il provvedimento, la Corte meneghina ha condannato l’appellante al pagamento della somma di euro 30mila ritenendo sussistente, alla luce delle allegazioni che si fosse al cospetto di un chiaro atteggiamento discriminatorio . In riferimento al rapporto di lavoro subordinato, un licenziamento o un diverso comportamento può essere classificato come discriminatorio quando è determinato da caratteristiche personali del lavoratore che l’ordinamento intende invece proteggere. Tra le ipotesi tipiche di condotta discriminatoria rientrano, in via esemplificativa, quelle determinate da motivazioni inerenti a: genere; orientamento sessuale; credo politico; appartenenza ad un sindacato; credo religioso; origine etnica; appartenenza ad una comunità linguistica; condizioni fisiche di disabilità; età anagrafica; aspetto fisico; condizioni sociali.

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