Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022-2023
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Separazione di coniugi iraniani, disparità reddituale e contributo di mantenimento
2. Iscrizione anagrafica e registrazione contratto convivenza da parte di una straniera extracomunitaria priva del permesso di soggiorno
3. Iniziativa esecutiva dell'assegnataria sull'immobile familiare e rinuncia all'assegnazione
4. Donazione, sopravvenienza di separazione consensuale, e diritto del coniuge separato (a titolo di ‘donatario') ad integrale restituzione
5. Fondo patrimoniale e necessità di accertare la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia
6. Impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale
7. Domanda di simulazione di donazione, proposizione di domanda di riduzione e posizione di terzo del legittimario leso
8. Divisione ereditaria e individuazione dell'assegnatario della quota contesa in base ad un criterio oggettivo
9. Donazione di denaro in sede di un contratto preliminare ed imposta di donazione
1. SEPARAZIONE - Separazione di coniugi iraniani, disparità reddituale e contributo di mantenimento (Cc articoli 143, 151, 156 e 337 - ter; Cpc, articoli 708-709)
Sussiste la competenza giurisdizionale italiana in base al criterio di collegamento della residenza nello Stato, mantenuta da entrambi i coniugi anagraficamente in un comune marchigiano dove il resistente ha conseguito la laurea e ha iniziato a esercitare la professione medica.
Non prevedendo la legge nazionale dell'Iran l'istituto della separazione, oggetto della domanda proposta dalla moglie (ricorrente), ma solo quello del divorzio, trova applicazione, a norma dell'articolo 31 comma 2 legge n. 218/1995, la legge italiana.
Per quel che riguarda la separazione il Tribunale richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che essa presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con o la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c.
• Commissone tributaria provinciale Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sezione I, 2 maggio 2022, n. 87 – Pres. Montanari, Rel. Reggioni