Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022-2023

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Separazione di coniugi iraniani, disparità reddituale e contributo di mantenimento
2. Iscrizione anagrafica e registrazione contratto convivenza da parte di una straniera extracomunitaria priva del permesso di soggiorno
3. Iniziativa esecutiva dell'assegnataria sull'immobile familiare e rinuncia all'assegnazione
4. Donazione, sopravvenienza di separazione consensuale, e diritto del coniuge separato (a titolo di ‘donatario') ad integrale restituzione
5. Fondo patrimoniale e necessità di accertare la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia
6. Impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale
7. Domanda di simulazione di donazione, proposizione di domanda di riduzione e posizione di terzo del legittimario leso
8. Divisione ereditaria e individuazione dell'assegnatario della quota contesa in base ad un criterio oggettivo
9. Donazione di denaro in sede di un contratto preliminare ed imposta di donazione


1. SEPARAZIONE - Separazione di coniugi iraniani, disparità reddituale e contributo di mantenimento (Cc articoli 143, 151, 156 e 337 - ter; Cpc, articoli 708-709)
Sussiste la competenza giurisdizionale italiana in base al criterio di collegamento della residenza nello Stato, mantenuta da entrambi i coniugi anagraficamente in un comune marchigiano dove il resistente ha conseguito la laurea e ha iniziato a esercitare la professione medica.
Non prevedendo la legge nazionale dell'Iran l'istituto della separazione, oggetto della domanda proposta dalla moglie (ricorrente), ma solo quello del divorzio, trova applicazione, a norma dell'articolo 31 comma 2 legge n. 218/1995, la legge italiana.
Per quel che riguarda la separazione il Tribunale richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che essa presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con o la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c.
Tribunale di Forlì, sentenza 4 gennaio 2023 n. 19 - Pres. Talia, Giud. est. Orlandi

2. CONVIVENZA - Iscrizione anagrafica e registrazione contratto convivenza con straniera extracomunitaria (Legge 76/2016, articolo 1 commi 36 e 37; Dlgs 286/1988, articolo 30)
In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex articolo 30 del Dlgs n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo)
La Legge Cirinnà non richiede per il requisito di iscrizione al Registro dei conviventi, il possesso del permesso di soggiorno, appalesandosi l'iscrizione un prius per il conseguimento di tale permesso, così come analogamente avviene in caso di matrimonio, dovendosi ritenere che, di fatto, la legge Cirinnà abbia voluto equi parare le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate.
Nel caso in esame, risulta sussistente il periculum in mora, dato dalla scadenza del permesso provvisorio della ricorrente, per cui, successivamente, la sua presenza nel territorio dello Stato, in mancanza di accoglimento della domanda attualmente pendente, di permesso di soggiorno per motivi familiari, per l'accoglimento della quale l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto della convivenza sono elementi imprescindibili, diventerebbe illegittima, con le conseguenze del caso.
Tribunale di Bologna, ordinanza 1 dicembre 2022 – Giudice Neri

3. SEPARAZIONE - Iniziativa esecutiva dell'assegnataria sull'immobile familiare e rinuncia all'assegnazione (Cc, articolo 337-sexies; Cpc, articolo 710)
Ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda.
La ricorrente vantava un credito complessivo nei confronti del marito/resistente di circa euro 900.000 ed aveva interesse a che i beni immobili di proprietà del coniuge, oggetto di una procedura esecutiva immobiliare del Tribunale felsineo, fossero venduti al miglior prezzo, per poter soddisfare il proprio credito sul ricavato.
Preso atto della rinuncia sospensivamente condizionata della donna al diritto personale di godimento sulla casa coniugale, il Tribunale felsineo ha revocato l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della medesima, con efficacia dal momento dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile all'assegnatario, in sede di vendita all'asta, da parte del Giudice dell'Esecuzione.
Tribunale di Bologna, decreto 4 aprile 2022 – Pres. Perla, Giudice est. Neri

4. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA – Donazione, sopravvenienza di separazione consensuale, e diritto del coniuge separato (a titolo di ‘donatario') ad integrale restituzione (Cc articoli 179, 192, 194, 769, 783)
La prova che la donazione, avente ad oggetto l'importo di Euro 30.000, sia di modico valore e come tale valida anche se manca l'atto pubblico grava sul donatario il quale deve dimostrare che la liberalità non abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Nel caso in esame, la prova non è stata fornita dalla difesa della donna che chiedeva la restituzione della somma al marito sopravvenuta la separazione.
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 15 febbraio 2022 n. 356 – Pres. Benassi, Cons. est. Taruffi

5. FONDO PATRIMONIALE - Necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia intesi in senso ampio (Cc articoli 163, 170, 2697, 2741)
In tema di fondo patrimoniale, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi.
L'impignorabilità dei beni del fondo è subordinata all'adempimento tempestivo dell'onere di annotazione previsto dall'articolo 162, 4 co., cod. civ., quindi, i creditori a conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, possono aggredire i beni del fondo, ma a condizione che il pignoramento sia trascritto prima dell'annotazione.
I crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.
Tribunale Velletri, sentenza, 6 settembre 2022, n. 1640 – Giudice Colognesi

6. FONDO PATRIMONIALE – Impignorabilità dei beni del fondo (Cc articolo 170)
Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'articolo 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Nello specifico, il contratto di mutuo, stipulato dai coniugi per l'acquisto del 50% delle quote di una società era una operazione di natura speculativa, elemento questo che impedisce al creditore di poter aggredire in sede esecutiva i beni facenti parte del fondo patrimoniale. Il creditore procedente non vantava alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei beni immobili vincolati in fondo, cosa che ha travolto l'intera procedura esecutiva.
Corte d'Appello Trento, Sez. II, sentenza, 20 luglio 2022, n. 117 – Pres. Bazzo, Giud. Aus. Rel. Chiaramonte

7. SUCCESSIONI - Domanda di simulazione di donazione, proposizione di domanda di riduzione e posizione di terzo del legittimario leso (Cc articoli 456, 467, 536, 537, 564, 1417)
Ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta in essere dal de cuius che dissimula una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'articolo 1417 c.c. solo quando, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli, un'espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l'accertamento della simulazione nell'ambito d'una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima.
Tribunale Latina, Sez. I, sentenza, 28 giugno 2022, n. 1371 – Pres. De Cinti, Giud. Rel. Serino

8. SUCCESSIONI - Divisione ereditaria e individuazione dell'assegnatario della quota contesa in base ad un criterio oggettivo (Cc articolo 720, 737)
In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa.
Nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili a ogni condividente, salvo conguaglio.
Tribunale Bolzano, Sez. I, sentenza, 9 settembre 2022, n. 806 - Giudice Tarneller

9. IMPOSTA DI DONAZIONE - Donazione di denaro in sede di un contratto preliminare ed imposta di donazione (Dlgs 346/1990, articolo 1)
La donazione di denaro effettuata in sede di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile non sconta l'imposta di donazione. Ai fini dell'imposta di donazione, sono irrilevanti le liberalità indirette funzionalmente collegate al trasferimento di un immobile
L'Agenzia delle Entrate nel caso concreto riteneva che non vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta e aveva applicato ai sensi dall'articolo 2, comma 49, lettera c), del Dl n. 262 del 2006, l'imposta sulle donazioni nella misura del 6% sulla somma di Euro 135.200,00 donata dallo zio al nipote per il pagamento dell'acconto.
Commissone tributaria provinciale Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sezione I, 2 maggio 2022, n. 87 – Pres. Montanari, Rel. Reggioni

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