Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Violenze fisiche e addebito della separazione
2. Mantenimento dei figli maggiorenni e legittimazione attiva concorrente
3. Comunione tacita familiare
4. Istanza di separazione del coniuge beneficiario di Amministrazione di Sostegno
5. Accordi di separazione e revocabilità del vincolo di destinazione
6. Nomina del trust quale erede universale
7. Natura del testamento olografo
8. Requisito dell'autografia e validità del testamento olografo


1. SEPARAZIONE - Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte giustificano l'addebito della separazione (Cc, articolo 151)
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Tribunale di Trieste, sentenza 16 gennaio 2023 n. 28 - Pres. Fanelli, Giud. Rel. Carlesso

2. MANTENIMENTO DEI FIGLI - Figli maggiorenni e legittimazione attiva concorrente (Legge 898/1970, articoli 5, 6; Cc, articoli 147, 315-bis, 316-bis, 337-ter, 337-septies; Cpc articoli 91, 92)
E 'principio consolidato in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi che esista la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), il che esclude che il genitore obbligato abbia autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere.
In questo caso, pur avendone la legittimazione, i figli maggiorenni non sono intervenuti in giudizio per far valere il proprio diritto al mantenimento e, pertanto, è stata esclusa la possibilità del padre di versare parte del contributo al mantenimento direttamente ai figli maggiorenni.
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 20 gennaio 2023 n. 273 – Pres. Fazzini, Cons. est. Poppi

3. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA - Comunione tacita familiare e decesso di un componente (Cc, articoli 230-bis e 2140)
Sia nell'ipotesi che si versi in un'impresa familiare ex articolo 230 bis c.c. oppure società di fatto oppure impresa familiare coltivatrice ex articolo 48 della legge 203/1982 o impresa individuale, se il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà, rientra nel suo asse ereditario.
NOTA
Nel caso in esame, nello svolgimento dell'attività agricola dalla morte dei componenti della famiglia, a partire dal capostipite, gli altri familiari si erano sempre ripartiti il patrimonio secondo i principi sanciti dal diritto successorio e non invece, secondo le regole della comunione tacita familiare (patrimonio vecchio, nuovo ecc.). Fra l'altro non erano stati reperiti atti, scritture o prove attendibili che attestino l'esistenza di una comunione tacita familiare. La comunione tacita familiare era in primo luogo una comunità di vita dove la partecipazione agli utili avveniva in relazione al bisogno e non in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. In molti casi poi, era uso che alle comunioni tacite familiari partecipassero, e cioè che vi vivessero e vi lavorassero, persone estranee alla famiglia.
Una delle particolarità di questa forma giuridica sta nel fatto che in caso di scioglimento del rapporto di un componente la comunione, è stabilita una ripartizione del patrimonio "peculium" secondo gli standard definiti negli usi della provincia di appartenenza.
Nella fattispecie, si sono riscontrate divisioni del patrimonio immobiliare alla morte dei familiari secondo le regole del diritto ereditario e non secondo le regole della comunione tacita familiare attraverso divisioni del patrimonio mobiliare precedenti alla morte del titolare dell'azienda agricola. Dunque, la comunione tacita familiare, se esistita, non era più in essere alla data della morte del titolare. Pertanto, tutto ciò che era intestato al de cuius alla data della sua morte era di sua esclusiva proprietà e, per questo motivo, doveva entrare nel suo asse ereditario.

La convenuta, nipote del de cuius, in quanto figlia del fratello, aveva contestato la domanda attorea, in quanto avente ad oggetto l'intero patrimonio intestato formalmente al solo titolare dell'azienda agricola, padre di parte attrice, ma appartenente alla comunione tacita familiare costituitasi tra gli avi delle parti già nell'anno 1954 poi cessata.
Il Tribunale ha condannato la convenuta a restituire alla figlia quale erede legittimaria tutti i beni facenti parte dell'eredità del padre di quest'ultima.

Tribunale di Ravenna, sentenza 26 gennaio 2023 n. 64 - Giudice Vicini

4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Istanza di separazione del coniuge beneficiario di Amministrazione di Sostegno in Casa di Riposo (Cc articoli 151, 404; Cpc articolo 708)
Valida la pronuncia non definitiva di separazione dei coniugi sulla base delle audizioni della beneficiaria presso la Casa di Riposo davanti al Got delegato dal Giudice Tutelare.
NOTA
La volontà di separarsi o di divorziare è un atto che rientra con maggiore dignità nell'ambito della cura della persona ossia di salvaguardia della salute psicofisica della stessa, e la legge certamente valorizza questi poteri in capo all'amministratore di sostegno. Per la realizzazione di questi interessi la legge, quindi, non può essere interpretata in maniera difforme rispetto a quelli che sono i propri enunciati scopi.
La giurisprudenza di merito ha infatti - in considerazione della preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio nella legge sull'amministrazione di sostegno - ritenuto legittimato all'azione di divorzio su domanda congiunta l'amministratore di sostegno. "In buona sostanza l'amministratore di sostegno svolgerebbe in parte qua la medesima funzione del curatore speciale, che l'art. 4, comma 5, l. n. 898/1970 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio dell'interdetto."(Trib. Pinerolo 13 dicembre 2005; Trib. Milano 14 novembre 2014, in www.ilcaso.it.; Trib. Milano 7 maggio 2014, in Foro. it., 2014, I, 2029).
Con riferimento all'azione di impugnazione del matrimonio la Cassazione ha poi affermato che "Alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l'amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario" (Cass.. civ., Sez. I, Sent., 30 giugno 2014, n. 14794).

Corte d'Appello di Bologna, sentenza 23 novembre 2022 n. 2354 – Pres. Fazzini, Cons. est. Popp i

5. VINCOLO DI DESTINAZIONE- Revocabile l'atto di costituzione di vincolo di destinazione se in frode al ceto creditorio (Cc articoli 2645 ter e 2901)
Revocabile l'atto di costituzione di vincolo di destinazione se i disponenti hanno limitato la possibilità di aggredire in via esecutiva i beni conferiti, pur essendo questi ultimi rimasti nella disponibilità degli stessi.
Non assume alcuna rilevanza la condizione sospensiva apposta all'atto di costituzione di vincolo di destinazione con cui viene subordinata l'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo all'omologazione da parte del Tribunale degli accordi di separazione personale raggiunti.
Nel caso in esame, i nonni avevano costituito un vincolo di destinazione su beni di loro proprietà in favore dei nipoti, ma erano nella condizione di conoscere la situazione debitoria in cui versava la società nella gestita dalla figlia e dal genero.
Tribunale Prato, sentenza 24 marzo 2022, n. 170 - Giudice Unico Fioroni

6. SUCCESSIONI –Nomina del Trust quale erede universale (Legge 16 ottobre 1989, n. 364)
Nella sua funzione di pianificare la sorte delle proprie sostanze dopo la morte, è lecito nominare in un testamento olografo il trust quale erede universale.
NOTA
Attraverso il trust si realizza una segregazione patrimoniale che consente di conferire una proprietà, o un cespite patrimoniale, dal disponente (settlor) in gestione a un amministratore (trustee) a favore di uno o più beneficiari.
una volta ammessa, nel nostro ordinamento la possibilità di vincolare un bene costituendolo in trust a favore di uno o più beneficiari, questo deve essere consentito anche al testatore, allo stesso modo in cui egli potrebbe lasciare in legato un fondo, gravandolo di una servitù a favore di un terzo soggetto. Sia l'attribuzione al trustee (necessariamente un legatario) che la costituzione del vincolo a favore del beneficiario, sono entrambe sorrette dalla causa testamentaria, essendo concettualmente sbagliato riconoscere un'attribuzione dal legatario al beneficiario del vincolo svincolata dal programma testamentario. Il legatario nominato trustee matura un il suo diritto destinato allo scopo, al momento dell'apertura della successione, per effetto della disposizione testamentaria, fermo restando che comunque, il trustee dovrà compiere degli atti solutori del tutto autonomi in esecuzione del vincolo di destinazione.

• Tribunale Vicenza, sentenza 16 novembre 2022, n. 1962 – Giudice Unico Picardi

7. SUCCESSIONI – Natura del testamento olografo (Cc, articoli 606 e 1334)
Il testamento non è un atto recettizio ex articolo 1334 cod. civ., bensì un atto unilaterale le cui dichiarazioni sono inidonee a produrre effetti immediati nella sfera dei destinatari e, sul piano probatorio, equivalgono a una dichiarazione resa da un terzo.
Tribunale di Roma, sentenza 3 febbraio 2023, n. 1873 – Giudice Luparelli

8. SUCCESSIONI - Requisito dell'autografia e validità del testamento olografo
(Cc articoli 602 e 606)
La "guida" della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore e risultando ultroneo verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o solo su parte di essa.
Tribunale Sassari, sentenza 26 luglio 2022 n. 806 – Pres. Sanna, Giud. Rel. De Giorgi

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