Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

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di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Separazione e processo.
2.Successioni e contratto di vitalizio alimentare
3.Testamento e captazione testamentaria
4.Successione, creditori personali del legittimario pretermesso e fallimento
5.Contratto atipico di vitalizio e giudicato implicito
6.Comodato e collazione
7.Dichiarazione giudiziale di paternità e rigetto del risarcimento del danno
8.Divorzio e validità degli accordi negoziali
9.Collazione, divisione e stima dell'azienda


1. PROCESSO CIVILE - Nel procedimento di divorzio e di separazione ammesse solo domande strettamente attinenti all'oggetto del giudizio (Cpc articoli 31 32, 34, 35, 36 e 40)
Manifestamente inammissibili le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
E' esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Possono essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tribunale Rieti, sentenza, 28 luglio 2022, n. 365 – Pres. De Angelis, Giud. Est. Morabito

2. SUCCESSIONI– Il vitaliziato deve allegare, ma non provare, l'inadempimento della controparte (Cc, articoli 1322 e 1872)
In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 c.c., è configurabile il contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenzino perchè, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo.
Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l'alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute; si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.
NOTA
Nella specie il tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto, correttamente, che il figlio, convenuto, non avesse adeguatamente dimostrato di avere correttamente adempiuto alla prestazione contrattuale a suo carico. Le prestazioni a favore della vitaliziante erano sostanzialmente delegate e svolte non dal figlio, spesso assente da casa, ma da badanti che si alternavano nella cura e nella assistenza della madre la quale si lamentava del distacco del figlio, sempre assente.
Sebbene l'aleatorietà accomuni la rendita alimentare e il vitalizio alimentare, questi sono negozi differenti: mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel secondo le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni di fare e dare, di carattere accentuatamente spirituale e perciò, attuabili unicamente da un vitaliziante ben individuato per le sue qualità personali. Inoltre, nel vitalizio alimentare l'alea si collega ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute: è dunque evidente che nel vitalizio alimentare il carattere dell'alea sia più evidente rispetto al negozio di rendita vitalizia delineato dall'articolo 1872 c.c. in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma diversificate, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.
Oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale perché collegata alla morte del vitaliziato evento incertus quando, l'aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, anche la consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili, tra i quali quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato.

Corte d'Appello Cagliari, sentenza, 26 luglio 2022, n. 362 - Pres. Mura, Giud. Est. Cugusi

3. SUCCESSIONI – La parte che chiede l'annullamento del testamento deve provare l'attività captatoria (Cc articoli 463, 624)
Con riferimento alla domanda di dolo e/o captazione testamentaria la parte che impugna il testamento deve dimostrare, da un lato, quale implicito presupposto dell'attività di captazione, l'esistenza, in capo al testatore - la cui volontà sarebbe stata subdolamente deviata ed orientata - di una condizione mentale precaria, idonea a subire un condizionamento nella libertà di autodeterminazione del proprio giudizio; dall'altro, l'attività fraudolenta posta in essere dal deceptor in danno del disponente, con l'indebito condizionamento della libera volontà di costui, spettando alla parte che chiede l'annullamento del testamento affermare/allegare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie ultime volontà.
Nel caso di specie parte attrice non ha esposto alcunché con riferimento alle condizioni mentali della de cuius ed in ordine al periodo temporale cui risalirebbe la presunta attività captatoria svolta dal convenuto.
Tribunale Torino, Sez. II, sentenza, 28 luglio 2022, n. 3404 – Pres. La Marca, Giud. Rel. Moroni

4. SUCCESSIONI – Creditori personali del legittimario pretermesso e fallimento (Cc articoli 536, 557 e 2900; Legge fallimentare, articolo 146 )
La dichiarazione di acquiescenza alle disposizioni testamentarie da parte dell'erede legittimario pretermesso, poi dichiarato fallito, è inefficace nei confronti dei creditori di quest'ultimo. Ne consegue l'esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione da parte del curatore del legittimario pretermesso, posto che la necessità dell'accettazione con beneficio di inventario, ex articoloi 564, 1 comma, si riferisce esclusivamente ai legittimari che abbiano contemporaneamente la qualità di eredi e non anche ai legittimari totalmente pretermessi dal testatare che, non essendo stati chiamati, non possono aver accettato né con il beneficio di inventario né puramente e semplicemente.

NOTA

Ai sensi dell'articolo 557 cod. civ. la riduzione può essere domandata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Sono generalmente considerati aventi causa i cessionari dei diritti del legittimario, che acquistano in conseguenza della cessione, onerosa o gratuita, anche il diritto di agire in riduzione.
Rientrano in tale categoria anche i creditori personali del legittimario pretermesso, di talché è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'articolo 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore.
Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'azione di riduzione può essere inoltre esercitata in via surrogatoria (articolo 2900 c.c.) dai creditori del legittimario; tuttavia, se il legittimario è pretermesso, la legittimazione surrogatoria dei suoi creditori presuppone che egli abbia manifestato la volontà di conseguire la quota ereditaria riservata: ammettere la surrogatoria senza tale presupposto significherebbe infatti ritenere che il legittimario pretermesso possa essere investito della qualità di erede senza o contro la sua volontà.
La giurisprudenza ha affermato peraltro l'esperibilità dell'azione di riduzione in via surrogatoria, da parte dei creditori del legittimario pretermesso (Cass. civ., 20 giugno 2019, n. 16623), ritenendo che il diritto di legittima non rientri nel novero dei c.d. diritti inerenti alla persona.
Nel caso di specie, ricorreva il presupposto dell'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., considerato l'indubbio pregiudizio passibile dai creditori del Fallimento per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica della convenuta, la quale, pretermessa dal testamento della defunta madre, è rimasta inerte non coltivando personalmente l'azione di riduzione posta a tutela della sua qualità di legittimaria
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Tribunale Latina, Sez. I, sentenza, 28 luglio 2022, n. 1559 - Pres.Venditto, Giud. Rel. Serino

5. SUCCESSIONI E PROCESSO - Il contratto atipico di vitalizio e giudicato implicito (Cc articoli 770, 775, 782 e 2909; Cpc articoli 295, 324e 337)
Il contratto (atipico) di vitalizio comporta l'inammissibilità dell'azione di riduzione, esperibile, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, solo in relazione a disposizioni testamentarie e donazioni e non già nei confronti di negozi inter vivos a titolo oneroso.
Il Tribunale per comprendere se l'oggetto di questo trasferimento potesse essere, o meno, oggetto di collazione ereditaria, dunque aggredibile con l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, ha dovuto ricostruire l'asse ereditario. Per fare ciò, si è soffermata sull'istituto del giudicato, implicito ed esplicito, interno ed esterno.
Come è noto, per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile.
Nel caso di specie, non potendosi dubitare sulla qualificazione del contratto come contratto atipico di vitalizio, stante il giudicato esplicito realizzatosi nell'apposita sede, e che aveva prodotto l'effetto di giudicato sia formale, sia sostanziale, anche all'esterno, quantomeno fra le medesime parti, conseguentemente è stato espunto dal relitto ereditario il fabbricato, oggetto non di una donazione ma, appunto, di un contratto atipico di mantenimento.
Tribunale Sciacca, sentenza, 26 luglio 2022, n. 338 – Presidente Tricoli

6. DIVISIONE – Il comodato non è donazione soggetta a collazione (Cc Articoli 737 e 1812)
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. A tal fine, non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'"animus donandi", desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario.
Tribunale Spoleto, sentenza 6 luglio 2022, n. 474 – Giudice Falfari

7. DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – Rigettata la richiesta di risarcimento se non è provato che il padre abbia avuto conoscenza della sua paternità (Cc articoli 147, 148, 269, 274 e 2059; Costituzione, articolo 30 )
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endo-familiare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione che nel caso in esame è stato chiesto dall'attore.
Tribunale Foggia, Sez. I, sentenza 29 luglio 2022, n. 2085 – Pres. Potito, Giud. Rel. Marfè

8. DIVORZIO – Valido l'accordo con liquidazione di una somma al marito in caso di vendita della casa a terzi da parte del proprietario (Legge 898/1970, articoli 3 e 5)
La domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex articolo 3 della legge n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.
Nel caso in esame, il marito ha ceduto alla moglie diritti di comproprietà pari ad un mezzo sull'immobile adibito a casa familiare convenendo altresì che, qualora nel termine di dieci anni dalla stipula del pubblico atto di vendita dei diritti la donna avesse deciso di vendere in tutto o in parte i propri diritti sulla casa familiare a terzi, che non fossero i figli, la medesima avrebbe corrisposto al all'ex marito la somma di Euro 30.000,00 entro quindici giorni dal rogito di trasferimento dei predetti diritti.
Tribunale Lucca, sentenza, 27 luglio 2022, n. 810 – Presidente est. Boragine

9. SUCCESSIONI - Per le imprese trasferite ai discendenti vale la regola del "valore al tempo della donazione" (Cc articoli 536, 768 quater, 784, 1113)
L'articolo 768 quater c.c. consente di definire la liquidazione dei legittimari non assegnatari, basandosi sul valore dell'impresa al momento della conclusione del patto di famiglia, a prescindere da quel che avviene successivamente; come si desume dal comma 2, il quale stabilisce che gli assegnatari devono liquidare gli altri col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e ss. e che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
La norma sui patti di famiglia, nella parte in cui individua per le imprese trasferite ai discendenti la regola "valore al tempo della donazione", non ha natura di norma eccezionale ne segue che essa è applicabile analogicamente per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla determinazione del valore delle donazioni ai fini della collazione e riunione fittizia dei beni d'impresa.
Tribunale Sassari, Sez. I, sentenza, 24 maggio 2022, n. 576 - Giudice Guadalupi

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