Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Congedi parentali per il convivente more uxorio davanti alla Consulta
2.Le violenze e i tradimenti quali criterio per la determinazione dell'assegno divorzile
3.Nessuna connessione forte fra domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito
4.Bene dato in comodato per la famiglia vincolato in un trust
5.Revoca del trust auto-dichiarato in favore dei figli e tutela dei creditori
6.Donazione e pregiudizio dei creditori
7.Adozione e madre in Amministrazione di Sostegno
8.Accordi negoziali fra coniugi anche con ricorso congiunto
9.Addebito provato con le testimonianze dei figli
10.Abbandono del padre e danno endo-familia
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1. CONGEDI PARENTALI – Incostituzionale non includere nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il convivente? (Cpc, articoli 442 e 700; Dlgs 151/2001, articolo 42 ; legge 104/1992; Costituzione articoli 2, 3, 29, 32 e 118, 4 comma)
Con l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Trieste è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine all' articolo 42, comma 5, Dlgs n. 151 del 2001 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto l'esclusione del convivente, per di più legato al portatore di handicap da vincolo affettivo, dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto costituzionale alla salute psico-fisica del disabile, è illogica e contraddittoria e porta ad un'irragionevole compressione del diritto all'assistenza del disabile nella sua comunità di vita, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di coniugio.
Già nel 2013 la norma era stata portata al cospetto della Consulta che ha poi ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario l'affine di terzo grado convivente - nonché, per evidenti motivi di coerenza e ragionevolezza, gli altri parenti e affini più prossimi all'assistito, comunque conviventi ed entro il terzo grado - in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge secondo un ordine di priorità, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, per violazione degli articoli 2, 3, 29, 32 e 118, c. 4, Cost..
Nel 2016 inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente della persona disabile tra i soggetti beneficiari dei permessi.
L'udienza dinanzi alla Consulta è prevista per il 4 luglio 2023.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. II, sentenza 14 febbraio 2023 n. 313 – Pres. Rossi, Cons. Rel. Gaudioso

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