Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022
S i segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Separazione giudiziale, addebito e violazione degli obblighi matrimoniali
2. Fondo patrimoniale e azione revocatoria
3. Fondo patrimoniale, azione revocatoria ed eccezione di prescrizione ai tempi del Covid
4. Addebito ed insufficienza del mero accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri coniugali
5. Successione testamentaria, conto corrente con delega ad operare, domanda di rendiconto ed esonero del mandatario
6. Assegno di divorzio, rivalutazione dei presupposti ed irrilevanza delle circostanze sopravvenute
7. Domanda di divorzio con richiesta di assegno introdotta 20 anni dopo il giudizio di separazione definito senza attribuzioni patrimoniali
8. Accordi patrimoniali assunti nel ricorso congiunto in sede di separazione quali indici di riferimento per l'assegno divorzile
9. Assegno divorzile in funzione risarcitoria per violazione delle regole imposte dal marito
1. SEPARAZIONE CON ADDEBITO - Violazione degli obblighi matrimoniali, addebito e nesso eziologico (Cc , articoli 143 e 156)
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.
Nel caso in esame, era stata scoperta dalla moglie l'infedeltà del marito che non è stata contestata da quest'ultimo il quale solo successivamente alla decisione della separazione, abbandonava la casa coniugale.
• Tribunale Cremona, sentenza 6 maggio 2022, n. 241 – Pres. Marucchi, Giud. Rel. Scarsato
2. FONDO PATRIMONIALE – Il fondo patrimoniale è soggetto ad azione revocatoria (Cc , articoli 167 e 2901)
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; l'atto è perciò soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901, 1 comma n. 1), c.c. qualora ne ricorrano le condizioni.
• Tribunale Bergamo, Sezione fallimentare, sentenza, 5 febbraio 2022, n. 281 – Giudice Magrì
3. FONDO PATRIMONIALE ED ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - la sospensione dei termini di prescrizione riguarda solo i casi in cui gli uffici giudiziari abbiano impedito la proposizione delle domande giudiziali
(Cc, articolo 2901; Dl 18/2020, articolo 83, comma 2 )
Nel caso in esame, la curatela di un fallimento aveva convenuto in giudizio due coniugi al fine di far dichiarare l'inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale. Il Tribunale campano ha affermato che la sospensione dei termini di prescrizione riguardava solo i casi in cui i provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari avessero impedito la proposizione delle domande giudiziali.
La pronuncia non sembra avere precedenti editi: in questo caso, si è considerato che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza può essere invocata solo qualora i capi degli uffici abbiano assunto misure organizzative che precludono il compimento di quegli atti introduttivi del giudizio da instaurare necessariamente per interrompere la decadenza o la prescrizione.
Si ricorda che l' articolo 83, comma 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 stabiliva che sino al giorno 11 maggio 2020 era sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, rimanendo sospeso anche il termine per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, mentre, il successivo comma 8 prevedeva che se i provvedimenti disposti dai capi degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, avessero impedito la presentazione della domanda giudiziale, era altresì sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività impedite dai provvedimenti medesimi.
Se questa è la cornice normativa all'interno della quale si svolge la questione trattata, logica conseguenza è che le prescrizioni e le decadenze decorrano normalmente negli altri casi e pertanto il Tribunale ha accolto l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dai due coniugi rigettando così, la domanda ella curatela fallimentare.
• Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 24 giugno 2022 - Giudice Magliulo
4. SEPARAZIONE CON ADDEBITO - Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio (Cc , articoli 156, 337 ter e 337 sexies)
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso in esame, la disaffezione di un coniuge verso l'altro, sfociata nella richiesta di separazione, è risultata quale conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare, non riconducibile ad uno dei comportamenti lamentati da ciascuna parte, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi.
• Tribunale Torre Annunziata, sezione I, sentenza, 17 giugno 2022, n. 1458- Pres. Lopiano, Giud. Rel. Coppola
5. SUCCESSIONE - Successione testamentaria, conto corrente con delega ad operare, domanda di rendiconto ed esonero del mandatario (Cc , articoli 1713; Cpc 263)
L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune; la morte del mandante ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa".
Nella specie, l'azione di rendiconto proposta da parte attrice è stata ritenuta ammissibile, tenuto conto che "il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale".
Non è stata accolta la domanda attorea relativa all'ordine alla convenuta di presentare il rendiconto relativo alla gestione quale delegata mandataria del deposito sul libretto postale.
• Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 3 giugno 2022 n. 708 - Giudice Dazzi
6. ASSEGNO DI DIVORZIO - Rivalutazione dei presupposti ed irrilevanza delle circostanze sopravvenute (Legge 898/1970, articolo 9)
In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.
Nel caso in esame era stato provato solo il mancato realizzo del controvalore delle azioni e non anche l'inesistenza dei titoli azionari e dunque, il Tribunale felsineo non ha considerato come fatto sopravvenuto lo sviluppo pregiudizievole di un'operazione finanziaria precedente di sette anni il divorzio.
• Tribunale di Bologna, decreto 20 giugno 2022 – Pres. Palumbi, Giud. Rel. D'Addabbo
6. SUCCESSIONE – Divisione ereditaria e regole di interpretazione (Cc , articoli 588, 605, 1325, 1362, 1363, 1364, 1365, 1418)
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli articoli 1362 e 1363 codice civile prevalgono su quelli integrativi degli articoli 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; in sostanza, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'articolo 1362 c.c., comma 1, sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.
Nel caso in esame, gli eredi successivamente all'apertura della successione testamentaria, avevano sottoscritto una scrittura privata nella quale era stata inserita una clausola, con la quale era stato precisato che gli importi indicati dovevano considerarsi al lordo delle imposte, da liquidare da ciascun percettore in base alle aliquote di rispettiva competenza. Dunque, la comune intenzione delle parti del contratto doveva essere interpretata sulla base dei criteri dettati dagli articoli 1362-1365 cod. civ. La Corte d'Appello di Bologna ritiene che poca importanza ha se la divisione della somma oggetto del lascito sia effettivamente conforme a quanto previsto dalla testatrice, ove si tenga conto che i destinatari di disposizioni testamentarie, una volta apertasi la successione, possono liberamente disporre dei diritti nascenti dalla successione stessa.
• Corte d'Appello di Bologna, sentenza 21 gennaio 2022 n. 124 - Pres. Benassi, Cons. Rel. Rossino
7. SEPARAZIONE E DIVORZIO - Domanda di divorzio con richiesta di assegno introdotta 20 anni dopo il giudizio di separazione definito senza attribuzioni patrimoniali (Legge 898/1970, articolo 5)
Nel ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2018 secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, il Tribunale riminese non ha accolto la domanda avanzata dall'ex moglie sull'attribuzione dell'assegno divorzile. In sede di separazione consensuale, intervenuta dopo 18 anni dal matrimonio, quando la ricorrente aveva 36 anni ed i figli della coppia risultavano ancora minorenni, i coniugi non hanno previsto alcun contributo al mantenimento né è stata chiesta alcuna modifica sul punto. Il che ha indotto il Giudice a ritenere che la donna non fosse priva dei mezzi necessari per far fronte al proprio sostentamento.
• Tribunale di Rimini, sentenza 23 giugno 2022 n. 596 – Pres. Miconi, Giud. Rel. Bertozzi Bonetti
8. SEPARAZIONE E DIVORZIO –Gli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione sono per il giudice indici di riferimento per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile (Legge 898/1970, articolo 9)
L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'articolo 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
La non autosufficienza economica ricorre nella fattispecie in esame: la donna aveva contratto la sifilide, aveva perso la vista, e aveva interrotto l'attività lavorativa di impiegata amministrativa.
Le condizioni economiche dei coniugi, non mutate rispetto a quelle che, all'epoca della separazione consensuale, avevano condotto i coniugi a concordare un assegno di mantenimento per la moglie di € 1.300,00, hanno indotto il Giudice a riconoscere alla donna a titolo di assegno divorzile lo stesso importo di € 1.300,00.
• Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 8 aprile 2022 n. 448 – Pres. Parisoli, Giud. Rel.Dazzi
9. ASSEGNO DIVORZILE – Possibile l'assegno divorzile anche in funzione risarcitoria (Legge 898/1970, articolo 5)
In tema di divorzio, va riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia di natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). In particolare, deve procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex articoli 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
E' riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito la possibilità di considerare decisivo e prevalente, tra tutti i criteri previsti per la quantificazione dell'assegno divorzile, quello della ragione del divorzio e della responsabilità del coniuge convenuto.
Nel caso in esame, il marito aveva imposto alla moglie il rispetto di determinate regole, una sorta di "decalogo dei doveri coniugali" come quello di dovere esibire gli estratti del proprio c/c; di non usare lo smartphone o il computer; di potere fare passeggiate con il cane solo in un percorso predefinito e di potere fare passeggiate in città o sul lago solo con lui, arrivando ad ammonire la donna che comunque, qualora avesse accettato la sua proposta di riprendere la convivenza more uxorio, in caso di nuova trasgressione dei doveri coniugali, avrebbe immediatamente e nuovamente posto fine all'unione coniugale.
• Tribunale di Cremona, sentenza 19 agosto 2022, n. 423 – Pres. Marucchi, Giud. Rel. Scarsato