Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Testamento e struttura della dichiarazione
2.Successioni e natura del credito del legittimario pretermesso
3.Azione di riduzione e onere dell'indicazione della lesione della legittima
4.Mantenimento del figlio maggiorenne
5.Diritto al rimborso delle spese dopo la separazione
6.Addebito della separazione e prova della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio
7.Natura delle prestazioni assistenziali nel contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare"
8.Mutuo e natura degli esborsi nella convivenza
9.Assegno divorzile, convivenza e breve matrimonio


1. SUCCESSIONI - Ai fini della configurabilità di un testamento olografo non occorrono formule particolari. (Cc, articolo 587)
Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è necessario che la volontà del testatore sia espressa con modalità particolari, non occorrendo espressioni di carattere imperativo o dispositivo, né risultando determinante la precisazione che trattasi di una manifestazione di ultima volontà, con la quale egli intende disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma è necessario - e sufficiente - che il testatore non si limiti a rendere noto un fatto accaduto o un programma futuro, ma manifesti la volontà attuale - non già un mero progetto - di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.
Ai fini della configurabilità di un testamento olografo, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte e all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, dovendo invece esprimere una volontà definitiva, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte.
Tribunale Torino, sezione II, sentenza 20 aprile 2022 n. 1731 – Pres. La Marca; Giud. Rel. Marongiu

2. SUCCESSIONI - Il credito del legittimario pretermesso è un credito di valore. (Cc, articoli 542, 556, 747, 750 e 751)
Il credito del legittimario pretermesso è un credito di valore e non di valuta. Pertanto, ove il legittimario non possa conseguire la quota in natura, affinché il denaro costituisca l'esatto valore della quota che gli sarebbe spettata, bisogna rivalutare tale credito al momento della decisione, facendo riferimento agli indici Istat sul costo della vita. Inoltre, trattandosi di beni fruttiferi bisogna, altresì, corrispondere i frutti non percepiti (o gli interessi compensativi in caso di somma di denaro) dalla data della domanda al saldo").
Tribunale Rimini, sezione unica, sentenza 28 aprile 2022 n. 400 – Pres. Miconi; Giud. Rel. Bertozzi Bonetti

3. SUCCESSIONI - Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva. (Cc, articoli 564, 747, 750 e 751)
In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
Nondimeno, "nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
Tribunale Aosta, sentenza 20 aprile 2022 n. 133 – Pres. Gramola; Giud. Rel. Bonfilio

4. DIVORZIO – La stipulazione di un contratto a termine non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio. (Cpc, articolo 709-ter; articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898)
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la circostanza che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento; devono invece ricorrere altri elementi (quali ad esempio una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo) volti a giustificare la interruzione dell'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, al fine di considerarlo ormai autonomo economicamente.
Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento; legittimato ad agire, pertanto, è esclusivamente il figlio maggiorenne.
L'instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza - di per sé sola considerata - ininfluente sull'interesse della prole.
Tribunale Patti, ordinanza 28 marzo 2022 n. 2744 – Pres. Samperi; Giud. Rel. La Porta

5. SEPARAZIONE - Dopo la separazione non sussiste il diritto al rimborso per le spese sostenute. (Cc, articoli 143 e 316 bis)
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
Tribunale Nuoro, sentenza 23 marzo 2022 n. 185 – Giud. Falzoi

6. SEPARAZIONE - L'addebito della separazione implica la prova della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. (Cc, articoli 147, 156, 337 ter e 337 quater)
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
L'art. 156, secondo comma, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Tribunale Rieti, sentenza 9 maggio 2022 n. 239 – Pres. De Angelis; Giud. Rel. Vicario

SUCCESSIONE - Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" si caratterizza per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali. (Cc, articolo 1872)
Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario, ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto, nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
Tribunale Palermo, sezione II, sentenza 22 marzo 2022 n. 1212 - Giud. Monteleone

8. CONVIVENZA – Nella convivenza gli esborsi sono svolti in adempimento di una obbligazione naturale. (Cc, articoli 143, 316 bis, 1298, 1299 e 2043)
Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata.
Vige tra i conviventi un dovere di solidarietà conseguente alla stabilità del rapporto e, pertanto, tali esborsi funzionali alla dinamica della relazione rientrano nell'esigenza di assistenza reciproca svolta da ciascun convivente in favore dell'altro in adempimento di una obbligazione naturale, ma sempre che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Tribunale Velletri, sezione II, sentenza 29 marzo 2022 n. 676 – Pres. Buscema

9. DIVORZIO – Nessun assegno divorzile se il matrimonio è breve e vi è una convivenza. (Cpc, articolo 709 ter; legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
Nel caso di specie, l'assegno divorzile è stato negato alla moglie la quale, a fronte della assoluta brevità del matrimonio (5 anni) ed accertata l'instaurazione di una stabile e continuativa relazione, non ha provato uno specifico sacrificio della propria dimensione lavorativa.
Tribunale Taranto, sezione I, sentenza 10 agosto 2022 n. 2140 -Pres. Maggi; Giud. Rel. Carbonara

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©