Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Curatore del minore con poteri sostanziali
2.Validità della kafalah
3.Ascolto del minore e procedimento penale
4.Proposta di conciliazione delle parti in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti
5.Assegno di divorzio e divario ingente tra risorse reddituali e patrimoniali degli ex coniugi
6.Prigioniero di guerra a Tobruk e accertamento di paternità nei confronti degli eredi del padre naturale
7.Inammissibilità del reclamo contro la nomina del curatore del minore
8.Nomina di un coordinatore genitoriale
1.MINORE - Curatore del minore con poteri sostanziali
(Cc art. 333; Cpc artt. 78, 80 e 473-bis.6)
Al cospetto di una vicenda in cui maniera conflittuale ciascuno dei coniugi accusava l'altro di condotte non rispettose del principio di bi-genitorialità, il tribunale, vista la necessità dell'adozione di misure idonee finalizzate alla migliore tutela del minore, ha ritenuto necessario nominare un curatore speciale con poteri sostanziali, ossia, con poteri che travalicano l'ambito processuale e riguardano la sfera quotidiana del minore.
Nel caso di specie, il curatore speciale deve essere garante della posizione anche sostanziale del minore, tenuto conto che i genitori non erano stati capaci di individuare neppure l'istituto scolastico presso cui iscrivere il figlio, nonostante i reiterati inviti del tribunale a trovare un accordo almeno su tale profilo.
Il curatore dovrà procedere all'ascolto del minore, adottare le decisioni, previa convocazione dei genitori, inerenti l'intervento di sostegno per lo stesso - anche laddove siano suggeriti, ad esempio, dalla scuola o dai professionisti che hanno in cura il minore -, le scelte terapeutiche e le attività extra scolastiche e /o ricreative.
Tribunale di Trani, Volontaria Giurisdizione, ord. 19 giugno 2023 – Giudice est. Cantore
2. MINORE – Validità della Kafalah
(art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989; artt. 66 e 67 della L. 31 maggio 1995 n. 218; L. 4 maggio 1983 n. 184; art. 24 Carta Diritti fondamentali Unione Europea; artt. 2 e 30 Cost.)
La Corte d'Appello meneghina ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana dell'atto di kafalah del Regno del Marocco.
Ai sensi dell'art. 20 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 19 ottobre 1996: "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambito familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità dell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica."
La kafalah è il tipico atto di affidamento di diritto islamico ed è efficace nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 65 della legge 218 del 1995. Prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, è un istituto di protezione familiare - inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori - che prescinde dallo stato di abbandono del minore, si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza e presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale.
La sentenza in commento ha sostanzialmente confermato un assunto già sposato dalla giurisprudenza ormai da diverso tempo che ha dato una lettura costituzionalmente orientata della kafalah come strumento in grado di offrire protezione di carattere sociale al minore nell'ambito intra-familiare e compatibile con l'ordine pubblico italiano: «[l]'accordo fra la famiglia di origine e quella di accoglienza avviene infatti prevalentemente nel quadro della famiglia allargata e tende a responsabilizzare nei confronti dei minori le figure parentali che possono, per la loro posizione economica e per la disponibilità e capacità di fornire una cura ed educazione adeguata, contribuire in modo positivo alla loro crescita supplendo alle insufficienze del contesto familiare». (Cass. Civ., Sez. I, Sent., 17 luglio 2008, n. 19734).
Tale istituto, quindi, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola "kafalah" giudiziale la quale, diversamente da quella convenzionale, presuppone la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare.
Corte d'Appello di Milano, Sez. V, sentenza 25 maggio 2023 – Pres. Rel. Pizzi
3.VIOLENZA DOMESTICA – Nessun ascolto del minore se già sentito nel procedimento penale
(Cpc art. 473-bis.45)
Le modalità di ascolto del minore sono disciplinate dagli artt. 473 -bis .4 e 473- bis .5 c.p.c. e si stabilisce che possa essere ascoltato colui che abbia compiuto 12 anni o colui che, ad un'età inferiore, sia capace di discernimento.
Il Giudice può esimersi dall'ascoltare il minore laddove ciò sia ritenuto manifestamente superfluo. Nei procedimenti aventi ad oggetto violenza domestica o di genere è obbligatoria l'audizione del minore, potendo il Giudice esimersi solo allorquando il minore stesso sia già stato ascoltato esaustivamente nell'ambito di un altro procedimento e le risultanze dell'ascolto acquisite agli atti siano ritenute sufficienti ed esaustive. Nel caso in esame, il minore era stato ascoltato nel procedimento penale aperto contro il padre per maltrattamenti.
Tribunale di Savona, decreto 21 giugno 2023 - Giudice Relatore Passalalpi
4. SEPARAZIONE – Proposta di conciliazione delle parti in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti
(Cc artt. 156 e 337 - ter; Cpc artt. 185-bis e 473 - bis.22)
Il Giudice ha invitato le parti ex art. 185 - bis c.p.c. a conciliare la separazione giudiziale in corso, in base al provvedimento adottato.
L'art. 185 - bis c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 13, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come segue: "Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice."
Tribunale di Bolzano, ordinanza 15 giugno 2023 – Giudice Mussner
5. ASSEGNO DI DIVORZIO – Divario ingente tra risorse reddituali e patrimoniali degli ex coniugi
(artt. 5 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Il Tribunale felsineo a fronte del divario reddituale fra i coniugi, ha posto a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 1000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, con obbligo per il padre di continuare a pagare il costo delle utenze, luce, gas, acqua, relative alla casa familiare, a pagare (o rimborsare alla convenuta) il costo di Tarsu, Imu, Tasi o imposte equivalenti ed a pagare per intero le spese condominiali relative alla casa familiare, oltre che alle spese di manutenzione dell'immobile, a pagare il premio assicurativo per responsabilità civile della casa familiare.
Tribunale di Bologna, sentenza 9 gennaio 2023 n. 4 – Pres. Palumbi, Giud. Rel. Giraldi
6. FILIAZIONE - Prigioniero di guerra a Tobruk e accertamento di paternità nei confronti degli eredi del padre naturale
(Cc art. 276; art.35 Legge 31 maggio 1995 n. 218)
Nel caso di specie, la legge nazionale del figlio al momento della nascita è la legge sudafricana.
In tale ordinamento, la disciplina che regola la materia è contenuta nella l. 38/2005, denominata Children's Act che ha introdotto un meccanismo presuntivo di paternità, anche in caso di coppie non unite in matrimonio, salvo che non sorga una prova contraria che sollevi un ragionevole dubbio, e un automatismo per cui il padre biologico è riconosciuto automaticamente in presenza dei presupposti di legge.
La madre dell'attore si era rivolta alla Polizia locale, che la segnalava in quanto colpevole di aver avuto un figlio da un prigioniero di guerra, quindi non riusciva nel suo intento di far riconoscere il figlio dal padre, che pur si era detto anche disposto ad acquisire la cittadinanza sudafricana. Il militare, come è risultato dalla documentazione in atti, aveva sùbito riconosciuto la propria paternità e tentato in buona fede di contribuire all'educazione del figlio, nonostante ciò gli fosse impedito per la sua condizione di prigioniero di guerra.
Tribunale di Parma, sentenza 11 novembre 2022 n. 1273 - Presidente Rel. Sinisi
7.CURATORE – Inammissibile il reclamo contro la nomina del curatore del minore
(Cc artt. 247, 248, 264, 273, 274, 279; Cpc artt. 78, 80 e 473.bis 8)
La nomina del curatore speciale, nell'ambito dei procedimenti che in qualsiasi modo siano destinati ad incidere sui diritti e le prerogative del minore, rappresenta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale, che ben può esercitarsi anche prima di ammettere l'azione, ai fini della corretta rappresentanza in giudizio; si tratta di un atto che non incide sui diritti del minore e che non ha alcuna autonomia nell'ambito del procedimento in cui la rappresentanza del minore s'inserisce; conseguentemente, trattandosi di un atto a carattere meramente ordinatorio, che non ha alcuna attinenza al merito del processo in cui è necessaria la rappresentanza del minore, esso è insuscettibile di ricorso per cassazione anche con riguardo al rimedio straordinario stabilito dall'art. 111 Cost.
A giustificare la nomina del curatore speciale non è solamente l'ipotesi del conflitto di interessi che "attuale", ma altresì quella del conflitto "virtuale".
la L. 26 novembre 2021, n. 206 ha innovato gli artt. 78-80 c.c., trasponendo parzialmente il loro contenuto nell'art. 473 bis 8 c.p.c., il quale prevede ora, espressamente, che "Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento…..c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori" e che, "in ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80". Specifica che "Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4". Si è dunque ancor maggiormente accentuata la funzione prettamente processuale e strumentale della nomina, cui il giudice deve provvedere con la possibilità – data la natura schiettamente provvisoria del provvedimento – di attribuire con provvedimento non impugnabile anche poteri sostanziali.
Corte di Appello di Milano, Sez. V Famiglia e Minori, decreto 8 maggio 2023 – Pres. Pizzi, Cons. Rel. Arceri
8. COORDINATORE GENITORIALE – Nomina del CoGe
(Cc artt. 316, 337-bis; Cpc 737; 38 disp. att. c.c.)
Il coordinatore genitoriale, nominato con il necessario consenso delle parti, ha il compito di: salvaguardare e preservare la relazione tra genitori e figli, fornendo le opportune indicazioni, anche sulla base dell'espletata consulenza tecnica, eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco del minore dalle figure dei genitori. Coadiuva i genitori nelle scelte in tema di salute del minore (scelte del professionista a cui rivolgersi, degli interventi medici da seguire, dei trattamenti terapeutici ecc.), di educazione (scelte scolastiche) e formative, di osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario. Può anche suggerire ai genitori l'opportunità/inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore.
Va precisato che la coordinazione genitoriale non può mai operare nei casi di violenza domestica sussistente sia nella coppia, che nei riguardi dei minori.
Nel caso in esame, il tribunale di Como avendo le parti provveduto a depositare il contratto di conferimento dell'incarico di coordinatore genitoriale, ha ritenuto necessario che i genitori conferissero allo stesso, potere decisionale in loro sostituzione nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile con riferimento all'ambito sanitario, scolastico e ludico sportivo.
Il giudice ha disposto che in mancanza, tenuto conto del contenuto delle relazioni dei servizi sociali, avrebbe disposto l'affidamento dei minori all'ente in quanto unica misura che possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse dei minori.
Tribunale di Como, Sez. I, decreto 5 giugno 2023