Famiglia

Figli di due mamme e di due papà, ultimatum della Consulta al Parlamento: "indifferibile una legge"

Con due differenti decisioni la Corte ha affermato che il vuoto di tutele non sarà più tollerabile

di Francesco Machina Grifeo

Con due interventi che mettono al centro l'interesse dei minori, la Corte costituzionale lancia un monito al Parlamento affinché regolamenti anche nei casi di pratiche di fecondazione non contemplate o espressamente vietate nel nostro paese – l'eterologa praticata da due mamme e la maternità surrogata da due papà, entrambe portate a compimento all'estero – i rapporti venutisi a creare tra i nuovi nati ed i "genitori". Non può infatti più mancare il riconoscimento giuridico di un legame affettivo stabile e decisivo nella formazione e nella vita del minore.

Nel primo caso, dunque, la Corte costituzionale ha affermato che il grave vuoto di tutela dell'interesse del minore, nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da due donne il cui rapporto, dopo anni, è diventato conflittuale, non sarà più tollerabile se si protrarrà l'inerzia del legislatore. Nella sentenza n. 32 depositata oggi (redattrice Silvana Sciarra), la Consulta ha però dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Padova, con riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'articolo 250 del codice civile. La Corte ha infatti affermato che spetta prioritariamente al legislatore individuare il "ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana", per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore "alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise", evitando di generare disarmonie nel sistema.

Nella sentenza si citano gli strumenti internazionali dei diritti umani e la giurisprudenza delle due Corti europee, per far emergere un quadro ampio e sinergico di riferimenti alla tutela degli interessi "preminenti" e "migliori" dei minori nello stabilire legami con entrambi i genitori. L'identità dei figli, centrale nelle decisioni della Corte di Strasburgo, finisce con l'essere "incisa quale componente della sua vita privata", se non si stabilisce un legame affettivo stabile, rafforzato dalla filiazione.

La Corte costituzionale ha poi indicato, in via esemplificativa, gli ambiti entro cui potrebbe svolgersi l'intervento del legislatore per assicurare adeguata tutela ai minori: dalla riscrittura delle previsioni sullo status filiationis, a una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati.

Il caso della maternità surrogata - Con riferimento invece al caso dei due papà che hanno avuto un figlio con il sistema della maternità surrogata: "L'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale". Lo si legge nelle motivazioni della sentenza n. 33, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con cui la Corte ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione sull'impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.

La vicenda riguardava un bambino nato nel 2015 in Canada da una donna nel cui utero era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana. Quest'ultimo si era sposato in Canada – con atto trascritto in Italia nel registro delle unioni civili – con un altro uomo, anch'esso cittadino italiano, con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale. In forza di una sentenza canadese, il bambino era stato quindi iscritto come figlio di entrambi gli uomini nel registro locale dello stato civile. I due uomini chiedono ora il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza nel nostro ordinamento.

La Corte costituzionale ha anzitutto ribadito che il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche ad evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate.

Tuttavia, la Corte ha osservato che la questione ora sottoposta alla sua attenzione è focalizzata sui "migliori interessi" del bambino che in questa situazione è quello di "ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata".

Inoltre, il bambino ha un evidente interesse a vedere affermata in capo a costoro i doveri inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai quali non è pensabile sottrarsi ad libitum.

Riguardo poi allo strumento, la Corte ha evidenziato che il ricorso all'adozione in casi particolari "costituisce una forma di tutela …, ma ancora non del tutto adeguata". L'adozione di casi particolari (la cosiddetta "adozione non legittimante") non attribuisce, infatti, la genitorialità all'adottante. Non è chiaro, inoltre, se essa istituisca rapporti di parentela tra l'adottato e coloro che quest'ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle. Infine, questa forma di adozione resta comunque subordinata all'assenso del genitore "biologico", che potrebbe anche mancare in caso di crisi della coppia.

In conclusione, il legislatore dovrà farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione "non legittimante".

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