Amministrativo

Fermo di nave, lo Stato Ue di approdo non può disporlo violando criterio di proporzionalità

Non è legittimo imporre alle navi soggette alla giurisdizione di un altro Paese membro dell’Unione europea il possesso di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera

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di Paola Rossi

Lo Stato di approdo non può pretendere certificazioni dell’imbarcazione estera violando il principio di proporzionalità e imponendo il fermo della nave. E in caso venga contestato dinanzi ai giudici amministrativi italiani il fermo della nave la domanda giudiziale anche ai fini risarcitori è ammissibile, senza necessità che siano esposti anticipatamente tutti gli elementi costitutivi del ristoro dei danni e la specifica istanza è proponibile fino alla fase di discussione della causa.

L’impugnazione accolta
Palazzo Spada ha accolto il ricorso dell’associazione non governativa tedesca che aveva subito il fermo italiano di una propria nave impegnata in un’operazione di soccorso di migranti provenienti dalla Libia impedendo l’approdo degli stessi sul territorio nazionale.

Con la sentenza n. 8318/2024 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Sea Eyes contro il ministero delle Infrastrutture annullando la decisione del Tar sul provvedimento denominato “notice of detention for the master” (avviso di fermo al Comandante) n. 2/2020 del 9 ottobre 2020 con il quale la Capitaneria di Porto di Olbia aveva disposto il fermo della nave “Alan Kurdi” di proprietà dell’Ong. Nave che, in base al “certificato di classe” era destinata a “Servizi speciali, in navigazione internazionale fino a 100 miglia dalla costa”. La nave, dopo aver soccorso al largo della Libia tre imbarcazioni con a bordo circa 133 persone che si trovavano in pericolo di vita, si era rivolta agli Stati costieri più vicini alla posizione in cui erano avvenuti i soccorsi, venendo indirizzata dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma verso il porto di Olbia dove i profughi soccorsi venivano fatti sbarcare il 24 settembre 2020.

I principi affermati
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Ong tedesca interpretando le norme internazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di navigazione e soccorso in mare. Al centro i poteri esercitabili dallo Stato di approdo in termini di fermo di una nave.

I giudici affermano che in base alle norme di diritto internazionale e alla direttiva 2009/16/Ce lo Stato di approdo può certamente effettuare ispezioni e verifiche laddove rilevi una situazione di pericolo, ma tali ispezioni e controlli non possono pervenire alla misura di riqualificazione della nave. Dal canto suo lo Stato di bandiera, oltre all’obbligo di garantire alla comunità internazionale la sicurezza delle navi inserite nel registro nazionale, è responsabile del rilascio delle certificazioni di sicurezza, mentre quello di approdo può esercitare solo poteri sussidiari di controllo delle navi straniere in ordine al possesso delle necessarie certificazioni e alle condizioni generali dell’imbarcazione.

In particolare, in applicazione della direttiva 2009/16/Ce, lo Stato di approdo non può imporre alle navi soggette alla giurisdizione di un altro Paese membro dell’Ue il possesso di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o l’osservanza di prescrizioni relative a una diversa classificazione, pena la violazione del riparto di competenze tra Stato di bandiera e Stato di approdo.

 

Legittimità del fermo
Nel valutare la necessità di disporre il fermo, lo Stato di approdo deve applicare i criteri stabiliti nell’allegato X della direttiva 2009/16/Ce, che riguardano le condizioni alle quali può riprendere la navigazione sicura. Il fermo della navigazione non può essere disposto soltanto sulla base dell’accertata gestione pericolosa del natante, poiché il pericolo o il rischio incombente devono essere evidenti e suscettibili di rendere la nave effettivamente insicura e, in ogni caso, non può essere basato sulla mancanza di certificazioni diverse da quelle rilasciate dallo stato di bandiera e deve rispettare il principio di proporzionalità.

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