Civile

Figli naturali, riconoscimento non contestuale e attribuzione giudiziale del cognome

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Famiglia – Filiazione naturale – Minore – Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio – Riconoscimento non contestuale – Attribuzione giudiziale – Patronimico e matronimico.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente da entrambi i genitori la scelta del giudice è ampiamente discrezionale ma deve aver riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è vissuto e cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento. Il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod.civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità prevista dalla disposizione citata avendo riguardo solo all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità che non riguarda né la prima attribuzione essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio "prior in tempore" né il patronimico per il quale non esiste, nel nostro ordinamento, nessun favor in sé. (Nella specie il giudice di merito ha optato di anteporre il cognome paterno motivando chiaramente le ragioni di tale scelta intesa a dar rilievo identitario alla bigenitorialità anziché al collocamento del minore presso la madre in modo da consentire al minore di percepire il ruolo dei genitori come paritario, opzione non soggetta al sindacato di legittimità).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2019 n. 18161

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Effetti - Cognome del figlio - In genere - Riconoscimento non contestuale - Attribuzione giudiziale del cognome - Scelta discrezionale del giudice - Criteri - Minore inferiore di cinque anni - Attribuzione del solo patronimico - Legittimità - Condizioni - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire a una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest'ultimo l'abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 giugno 2015 n. 12640

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Effetti - Cognome del figlio - In genere - Riconoscimenti in sequenza - Attribuzione giudiziale del cognome - Criteri - Interesse del minore - Individuazione - Tendenziale prevalenza della prima attribuzione - Insussistenza - Attribuzione del solo cognome paterno - Giustificabilità per la maggiore plausibilità sociale - Fattispecie.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 3 febbraio 2011 n. 2644

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Effetti - Cognome del figlio - In genere - Attribuzione giudiziale del cognome - Criteri - Interesse del minore - Rilevanza esclusiva - Valutazione della pregressa convivenza con uno di essi - Prevalenza - Esclusione.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, e con esclusione di qualsiasi automaticità. Ne consegue che, in considerazione dell'assoluta priorità di tale interesse, l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori non è esclusa dalla pregressa durevole convivenza con uno solo di essi (nella specie, la madre).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 novembre 2009 n. 23635

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