Figlio avviato alla carriera di avvocato: mantenimento ridotto
Per la Cassazione è legittimo ridurre il mantenimento in favore del figlio laureato e avviato alla carriera di avvocato
E' legittimo tagliare il mantenimento al figlio avviato alla carriera di avvocato. A confermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 4035/2022 dando ragione ad un padre che chiedeva la riduzione dell'assegno verso l'ex e i figli maggiorenni, i quali vantavano, in modo differente, una certa solidità economica.
La vicenda
Nello specifico, il più piccolo disponeva già di un piccolo introito di 500 euro mensili e il più grande aveva completato l'università e si avviava alla carriera professionale come avvocato.
Così, mentre il tribunale confermando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi, disponeva il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della ex e dei figli di 1.500 euro cadauno, la corte d'appello riduceva gli importi, rispettivamente, a mille euro per l'ex moglie e a 800 euro ciascuno per i figli.
La donna non ci sta e adisce la Cassazione lamentando che il giudice d'appello non aveva tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e della relativa sproporzione nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dalla stessa e soprattutto dai figli.
Assegno divorzio senza tenore di vita
Gli Ermellini innanzitutto procedono con un'analisi separata sulla statuizione relativa all'assegno divorzile e su quella circa il mantenimento dei due figli.
Per quanto concerne il primo, la decisione di merito a dire dei giudici va senz'altro confermata, in quanto la corte d'appello ha valutato la sperequazione economico-reddituale tra le parti, collegando eziologicamente lo squilibrio con l'esclusivo ruolo endofamiliare non trascurando il profilo assistenziale (mancanza di lavoro ed età) correlato alla durata.
Un esame, dunque, completo e legittimamente eseguito in modo coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza, secondo cui, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno".
E ancora, "il giudizio dovrà essere espresso in particolare alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, dunque, "non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018).
E nel caso di specie, la corte ha tenuto conto di tutti questi criteri nell'attribuzione determinazione dell'assegno divorzile.
Mantenimento figlio "quasi avvocato"
Anche in relazione ai figli, per il Palazzaccio la decisione di merito non fa una piega.
Il criterio di proporzionalità invocato nel motivo è stato correttamente parametrato alla attuale condizione economica ed alle esigenze dei figli stessi, i quali, stanno iniziando ad entrare nel mondo del lavoro e, nello stesso tempo, completando il proprio progetto formativo.
"L'ammontare dell'assegno di mantenimento è frutto del bilanciamento tra i due profili e non può fondarsi in esclusiva sulla capacità economico reddituale dell'obbligato".
La corte, inoltre, ha esaurientemente motivato sulle circostanze, sia per il figlio più piccolo che dispone di una piccola entrata mensile, sia per il figlio più grande che ha già completato gli studi universitari e si avvia ad intraprendere la carriera di avvocato. Per cui, la riduzione dell'assegno è corretta.