Files informatici e dati Gps acquisibili come “prova documentale”
Per la Corte di cassazione, sentenza n. 10378 depositata oggi, la digitalizzazione “non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file”
I dati di tracciamento GPS ricevuti dalla polizia giudiziaria tramite mail (in formato excel) e provenienti da una autovettura che si trovava sul luogo di commissione del reato, seguono le consuete regole di acquisizione dei documenti previste dall’articolo 234 Cpp (Prova documentale). Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 10378 depositata oggi, respingendo il ricorso di un vigilantes condannato dalla Corte di appello di Firenze a due anni e sei mesi di reclusione per il reato previsto dall’articolo 423 del Cp (Incendio).
La responsabilità è stata affermata in primo grado e poi confermata in appello sulla base dei filmati delle telecamere e confrontando i tabulati del GPS dell’auto della società, oltreché sulla base delle dichiarazioni dei testi. Il ricorrente ha contestato sia l’utilizzabilità delle videoriprese che dei tabulati GPS, “in quanto questi sarebbero stati acquisiti senza rispettare la catena di custodia prevista dalla legge con la quale è stata ratificata la Convenzione di Budapest”.
Per la Prima sezione penale, tuttavia, le norme che hanno recepito la Convenzione di Budapest fanno riferimento alle attività (perquisizione, sequestro e acquisizione) relative a “dati informatici”, a “informazioni e programmi informatici” e a “sistemi informatici”. Dunque, “il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file memorizzato su di un supporto informatico, quale è un’immagine o una videoripresa riversata su di una c.d. chiavetta usb, un cd, un dvd o anche trasmesso a mezzo mail, non è mutato”.
L’articolo 234 cod. proc. pen., d’altro canto, prevede che «è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo» e ciò impone di ritenere, argomenta la Cassazione, che, ai fini dell’utilizzazione, “non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la visione del documento”.
Ragion per cui, il fatto che l’evoluzione tecnologica consente ora, grazie al processo di digitalizzazione, la miniaturizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate e la facilitazione delle modalità di archiviazione e successiva estrapolazione, “non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file, certamente conforme a quanto previsto dall’art. 234 cod. proc. pen. quanto a disciplina delle acquisizioni documentali”.
In definitiva, la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati anche con riferimento ai documenti relativi al tracciamento GPS ricevuti dalla polizia giudiziaria a mezzo mail in formato Excel. “Anche l’acquisizione di tali documenti, infatti – conclude la Cassazione -, in assenza di elementi dai quali poter inferire che gli stessi siano stati manipolati ovvero modificati, è stata legittimamente disposta e la valutazione in ordine all’efficacia rappresentativa attribuita agli stessi dai giudici di merito non è sindacabile in questa sede”.