Civile

Fisco: cooperative compliance, gli avvocati diventano “certificatori”

È una delle misure contenute nel Dlgs approvato ieri (in via preliminare) dal Consiglio dei ministri nell’ambito di attuazione della delega fiscale. Servirà una “qualificata esperienza” e lavoro di gruppo

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di Francesco Machina Grifeo

Nell’ambito della attuazione della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), il secondo dei due decreti legislativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare (il primi riguarda il contenzioso), potenzia il regime dell’adempimento collaborativo e chiama in causa anche gli avvocati che, insieme ai commercialisti, potranno rilasciare una certificazione che riduce i tempi a disposizione dei Fisco per i controlli.

Si prevede infatti la riduzione di un ulteriore anno del termine ordinario di accertamento se il professionista incaricato alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, attesta di aver accertato la conformità dei dati presenti nelle dichiarazioni del contribuente alle scritture contabili e alla documentazione extracontabile e di aver eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività.

A rilasciare la certificazione saranno avvocati e commercialisti indipendenti e con qualificata esperienza, che esercitano l’attività professionale anche in forma associata, o in società per l’esercizio di attività professionali. Essa attesterà che l’impresa sia dotata di un affidabile TCF (Tax control framewark) integrato con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la “solidità” del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.

Inoltre la certificazione dovrà essere personalmente redatta dal professionista e aggiornata periodicamente. Sarà però un regolamento proposto dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, a indentificare i requisiti richiesti ai professionisti abilitati al rilascio della certificazione del TCF.

L’Agenzia delle entrate, invece, emanerà, apposite linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per il suo aggiornamento nonché per il periodico adeguamento della certificazione.

Va detto che le soglie di fatturato rimangono molto alte: la soglia di ingresso al regime è fissata 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari 1° gennaio 2024. La norma prevede però un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti fino alla soglia target di 100 milioni nel 2028. Tuttavia, e questo è una aspetto rilevante, per i contribuenti che non possiedono i requisiti si prevedeno benefici premiali a seguito dell’opzione non revocabile di durata biennale di adozione volontaria di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tmc). In particolare: a) la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative per violazioni fiscali comunicate preventivamente con interpello; b) la configurazione di una causa di non punibilità per dichiarazione infedele relativa agli elementi attivi.

Le altre misure - Più in generale il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso: l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto; l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo.

Previsto anche l’ingresso di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime. Si rafforza il contraddittorio in favore dei contribuenti e si istituiscono procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi. Ci sarà un codice di condotta a disciplinare i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti.

In caso di violazioni fiscali non gravi poi prima di uscire dal regime dell’adempimento collaborativo è previsto un periodo transitorio di osservazione.

Disposto anche, sempre nell’ambito della cooperative compliance, il potenziamento degli effetti premiali con l’esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e l’esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; oltre la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Infine, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Il contenzioso - L’altro Dlgs approvato sempre in esame preliminare concerne l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua: il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio; l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario. È previsto l’obbligo di modelli predefiniti per gli atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali. Mentre la discussione da remoto potrà essere chiesta anche da una sola delle parti costituite.

Viene poi rafforzato il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali dovrà avvenire entro termini ristretti. Prevista l’accelerazione dello fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo.

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