Amministrativo

Fondi pubblici, la fase esecutiva non spetta al Tar

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1000/2022, ha chiarito che devono essere devolute al giudice ordinario e non al giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico

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di Roberta Raimondo

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1000/2022, ha chiarito che devono essere devolute al giudice ordinario e non al giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico e, in particolare, quelle inerenti l’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o un contestato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Il caso riguardava la non ammissibilità di alcune voci di spesa rendicontate dal beneficiario del contributo oggetto di un bando pubblico per il potenziamento dell’offerta ricettiva in alcuni comuni. A seguito del controllo sulle spese effettuate, l’Amministrazione agiva per il recupero parziale delle somme, in quanto riteneva che fossero state effettuate spese non ammissibili, perché non compatibili con il quadro economico approvato.

Una controversia dunque non incidente sulle condizioni di adozione del provvedimento di concessione del beneficio. In questo senso, il giudice competente non poteva essere il giudice amministrativo. Infatti, il riparto di giurisdizione in materia deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Al contrario, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio.

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