Responsabilità

Fondo vittime della strada, azione di regresso da riproporre in appello

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 13860 depositata oggi, in relazione a un caso in cui non era intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice

di Francesco Machina Grifeo

La domanda di regresso proposta dal fondo vittime della strada nei confronti di uno dei soggetti coinvolti in un sinistro e privi di assicurazione, deve essere riproposta in appello se il giudice di primo grado nulla ha statuito in proposito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13860 depositata oggi, con cui ha accolto il ricorso del proprietario del veicolo sprovvisto del contrassegno contro Generali Italia, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

In primo grado, il giudice di pace aveva condannato l’attuale ricorrente, in solido con Generali, a risarcire il danno, senza nulla disporre sulla domanda di regresso proposta dall’assicurazione. Il giudice d’appello, oltre ad accogliere parzialmente il ricorso della donna (applicando la presunzione di pari responsabilità dei conducenti), e a rigettarne la riconvenzionale (ritenendo non provata l’esistenza di danni alla sua vettura), aveva invece accolto la domanda di regresso proposta in primo grado dalla procuratrice di Generali, sebbene non fosse stata riproposta in appello. Affermando che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita”, ragion per cui non era possibile ritenere abbandonata una domanda “per il solo fatto che la stessa non fosse stata espressamente e specificamente reiterata”.

Di tutt’altro avviso la Terza sezione civile secondo la quale nonostante i “connotati peculiari” della domanda di regresso ex art. 292, co. 1, cod. ass. presenti “è innegabile che la stessa andasse riproposta in appello, a norma dell’art. 346 cod. proc. civ.”, dalla procuratrice della compagnia. Come chiarito dalle S.U. (n. 21514/2022) essa va “qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”. Circostanza che comporta, tra le altre, la conseguenza che “l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto” della stessa, sicché “non è al riguardo necessaria una specifica domanda”. Questo non significa, però, che l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, ove voglia far gravare sul proprietario l’obbligazione risarcitoria, “possa esimersi dall’assumere, e poi dal mantenere, un’iniziativa siffatta”. Dunque, “è pur sempre necessaria una domanda in tal senso”. Cosa non avvenuta nel caso specifico, “donde il maturarsi della decadenza ex art. 346 cod. proc. Civ.”.

La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, che dovrà decidere in base al seguente principio di diritto: “La domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la «RCA» a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.”.

Con un’altra decisione depositata sempre oggi (13854/2025), affermando un ulteriore principio di diritto, la Cassazione ha chiarito che nel regime generale, (ex art. 144 cod. ass.), il diritto di accesso del danneggiato non può che avere a oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito e abbia ritenuto sufficiente esperire per accogliere o denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo. Testualmente: “il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo - e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”.

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