Amministrativo

Fonti Rinnovabili: le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 al D.L. n. 77 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)

Il D.L. Semplificazioni bis è stato convertito in legge. In data 30 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 che ha apportato al testo definitivo del decreto alcune integrazioni e modifiche tra le quali suscitano particolare interesse quelle intervenute in materia di energie rinnovabili

di Domenico Segreti e Giuseppe Salamone*

Il D.L. Semplificazioni bis è stato convertito in legge. In data 30 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 che ha apportato al testo definitivo del decreto alcune integrazioni e modifiche tra le quali suscitano particolare interesse quelle intervenute in materia di energie rinnovabili.

Le norme di maggior rilevanza recate dalla legge di conversione riguardano l'innalzamento della soglia da 10 MW a 20 MW per la realizzazione con procedura di autorizzazione semplificata (c.d. PAS) degli impianti fotovoltaici in aree industriali, cave e discariche; l'innalzamento della soglia da 1 MW a 10 MW per lo screening VIA per gli impianti fotovoltaici su aree industriali e, infine, la semplificazione delle procedure autorizzatorie per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Complessivamente il legislatore non ha posto mano alla problematica che maggiormente riscontrano gli operatori del settore delle rinnovabili consistente nella complessità e nella lunghezza delle procedure autorizzatorie. Anzi la VIA di competenza statale degli impianti fotovoltaici superiori a 10 mw rischia di congestionare ulteriormente le procedure che in questo momento sono assegnate alle Regioni.

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di conversione n. 108/2021.

Partecipazione del Ministero della Cultura alla Conferenza di Servizi

In primo luogo la legge di conversione interviene sull'art 30 del Decreto Semplificazioni bis che - come noto - ha previsto la partecipazione del Ministero della Cultura nell'ambito della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica nel caso di progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela.

Orbene la legge di conversione, al fine di chiarire maggiormente la portata applicativa di tale disposizione, ha espressamente sancito che nelle suddette aree la partecipazione del Ministero della Cultura è prevista non solo per gli impianti, ma anche per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.Risulta importante ribadire che, così come già previsto in sede di emanazione del D.L.

Semplificazioni bis, nei procedimenti di autorizzazione di progetti localizzati in aree contermini il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

Si segnala che recentemente, sulla natura del parere della Soprintendenza nelle aree non sottoposte a vincolo, si era già espresso il Tar Basilicata con sentenza del 1° giugno 2021, n. 411, affermando che il parere della Soprintendenza non è vincolante e, se negativo, non ostacola il rilascio della Via e dell'autorizzazione unica.

PAS per impianti di accumulo.

La legge di conversione n. 108 del 2021 contiene altresì numerose modifiche e integrazioni all'art 31 del D.L Semplificazioni bis, sempre nell'ottica di incentivare in maniera effettiva lo sviluppo di produzioni energetiche alternative alle fonti fossili.

In particolare, il predetto provvedimento interviene sull'art. 1 comma 2 quater lett. c) n. 1 del D.L. n. 7 del 2020, il quale prevedeva - nell'ambito della realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria – l'applicabilità della procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (c.d. PAS), se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Ebbene la legge di conversione estende la portata applicativa di tale disposizione stabilendo che la PAS si applica anche agli impianti esistenti ma non ancora in esercizio.

PAS per impianti fotovoltaici su aree industriali, cave e discariche.

La legge di conversione estende l'applicazione della PAS anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, modificando l'art 6 comma 9 bis D.lgs. 28 del 2011 introdotto dal DL Semplificazioni bis.

Tale norma prevede che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (limite innalzato da 10 MW a 20 MW dalla Legge di conversione) connessi alla rete elettrica di media tensione si applica la procedura di autorizzazione semplificata.

Tali impianti devono essere localizzati in aree a destinazione industriale o, come aggiunto in sede di conversione, ubicati in discariche o cave ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.

Agrivoltaico

Per quanto riguarda invece il comma 5 dell'art 31 del Decreto Semplificazioni bis, tale norma ha introdotto una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incintevi statali.

In particolare è stato previsto che il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con monitoraggio verticale dei moduli.

Ciò chiarito, la legge di conversione n. 108 del 2021 ha specificato che tali impianti possono accedere agli incentivi soltanto se non compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

L'accesso agli incentivi inoltre è subordinato, come altresì specificato dalla legge di conversione, alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Via di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW

In sede di conversione non è invece cambiato l'art 31 comma 6 del decreto semplificazioni bis che come noto ha introdotto, mediante la modifica all'Allegato 2 alla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), ai fini della valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA), la competenza statale per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

La legge di conversione ha invece introdotto all'art 31 del D.L. Semplificazioni bis il comma 7 bis. Tale nuova disposizione prevede che per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici – nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti – all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA si intendono elevate a 10 MW. Conseguentemente in tali aree non sarà necessario lo screening via per gli impianti di potenza sino a 10 MW.

Biocarburanti e incentivi al biogas.

È stato introdotto l'articolo 31-bis al DL Semplificazioni Bis, il quale contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas.

È stato altresì aggiunto l'articolo 31-ter che modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale ha riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

L'articolo 31 ter modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici "nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

Estensione delle fonti rinnovabili programmabili.

La legge di conversione ha inoltre introdotto l'articolo 31-quater al testo del D.L. Semplificazioni bis.

Tale norma integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi.

In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell'autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d'intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

Interventi di repowering

Una delle novità di maggiore interesse introdotte dall'articolo 32 del DL Semplificazioni bis riguarda la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in relazione al quale sono state previste alcune semplificazioni per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering).

In particolare, il predetto art. 32 ha disposto che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte, ai sensi dell'art 6 comma 11 del d.lgs. n. 28 del 2011, a semplice comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Vengono ugualmente assoggettate alla semplice comunicazione al Comune (e non dunque al procedimento di autorizzazione unica) gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, precedentemente non disciplinati per questo aspetto, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Per quanto riguarda le dimensioni dei nuovi aerogeneratori, la legge di conversione n. 108 del 2021 ha precisato che l'altezza dei nuovi impianti non possa essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente, in caso di aerogeneratori di maggiori dimensioni (il cui diametro originario già superava i 70 metri). Per quanto riguarda invece gli aerogeneratori di minori dimensioni, viene previsto che l'altezza massima non potrà essere superiore a due volte e mezzo quelli originari.

La legge di conversione n. 108 del 2021 all'art 32 del DL Semplificazioni bis ha introdotto infine il comma 1-bis, il quale include tra gli interventi sugli impianti eolici sottoposti alla procedura semplificata della "dichiarazione di inizio lavori asseverata" di cui all'art 6 bis del d.lgs. n. 28 del 2011 quelli che comportino una riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici fino a 500 Kw.

La legge di conversione inserisce all'interno del Decreto Semplificazioni bis l'art. 32-bis che modifica le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività a edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.

Viene quindi sostituito l'attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto. Il regime dell'attività a edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori (CIL) da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.

In base alla normativa vigente, per l'applicazione del regime sopra indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in edifici esistenti sempre che: i) non alterino i volumi e le superfici; ii) non comportino modifiche delle destinazioni di uso; iii) non riguardino le parti strutturali dell'edificio, iv) non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; v) non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

È stato altresì aggiunto l'articolo 32-ter che interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), disponendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (art 32 ter, lettera a).

Viene inoltre previsto che, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Si prevede anche che le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della L. 241/1990, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione (art 32 ter lettera b).

*a cura degli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone dello Studio RaffelliSegreti


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