Civile

Formula esecutiva verso l’addio: basterà la copia attestata conforme

Ridotti gli adempimenti necessari a far valere un titolo giudiziale. Si parte dal 30 giugno 2023. Nella prassi il nuovo percorso si stava già affermando

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di Giovanbattista Tona

Dal 30 giugno 2023 la formula esecutiva sarà argomento di storia del diritto processuale. Il decreto legislativo 149 del 2022, che dà attuazione alla riforma del processo civile (legge 206 del 2021) voluta dall’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia, rende più leggeri gli adempimenti della parte che deve porre in esecuzione un titolo giudiziale a lei favorevole.

Perché possano valere come titolo per l’esecuzione forzata, basterà, infatti, che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, così come gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale. In questi termini viene sostituita, dall’articolo 3 comma 34 del decreto legislativo 149 del 2022, la disposizione dell’articolo 475 del Codice di procedura civile che, nell’originaria versione, fissava l’obbligo per chi volesse fare valere il titolo, di munirlo di formula esecutiva. Essa consisteva nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Nel dare attuazione agli impegni assunti ai fini del finanziamento del “Next generation Eu”, per quanto attiene la riforma della giustizia civile, la legge delega 206 del 2021 aveva fissato criteri direttivi di semplificazione del procedimento di esecuzione. La formula esecutiva, retaggio del sigillo regio che si apponeva al titolo quando si concludeva la fase giurisdizionale e contenziosa e si apriva un’altra fase, considerata amministrativa, risultava oramai priva di un’univoca funzione, anche se rimaneva obbligatoria e imprescindibile. Il processo esecutivo era difatti giurisdizionalizzato e quindi la verifica del cancelliere o di altro pubblico ufficiale sulla copia da spedire per l’esecuzione non poteva poi escludere la possibilità per il debitore esecutato di formulare contestazioni sul titolo.

D’altro canto sugli effetti che poteva produrre la mancata apposizione della formula esecutiva anche la giurisprudenza aveva assunto posizioni non univoche e da tali incertezze non potevano che conseguire inefficienze e ritardi nell’esecuzione delle sentenze. Fino in tempi recenti si era affermato che l’omessa notifica del titolo con formula esecutiva determinava un’irregolarità formale che legittimava la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’articolo 617 del Codice di procedura civile, senza che fosse necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto di quella formalità (Cassazione 32838 del 2021).

E tuttavia altre pronunce sostenevano, al contrario, che l’opposizione basata solo sulla mancanza di formula esecutiva doveva ritenersi inammissibile, se il debitore non indicava quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa avesse cagionato (Cassazione 3967 del 2019); oppure affermavano che, se il debitore proponeva un’opposizione di merito congiuntamente a quella di rito, non poteva più lamentare l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato perché comunque dimostrava di avere già individuato compiutamente il soggetto creditore e il debito per il quale si procedeva, sicché la notifica del precetto aveva comunque raggiunto il suo scopo (Cassazione 14275 del 2022).

La giurisprudenza che in questi anni ha negato il valore esclusivamente sacramentale della formula esecutiva si è ispirata ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La scelta della riforma di dare esclusiva rilevanza alla conformità della copia all’originale attestata nel provvedimento da porre in esecuzione costituisce il punto di arrivo di un percorso di semplificazione che già in sede applicativa si stava affermando.

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