Rassegne di Giurisprudenza

Funzionari direttivi e diritto al compenso per lavoro straordinario

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Funzionari direttivi - Lavoro straordinario- Diritto al compenso- Presupposti.
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
•Corte di cassazione, sezione VI L, ordinanza 18 marzo 2021 n. 7678

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Orario di lavoro - Lavoro straordinario funzionari direttivi - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa a dipendente postale dell'area quadri.
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato Poste Italiane spa al pagamento dello straordinario, benché le norme del c.c.n.l. applicabili non prevedessero un preciso orario di lavoro ed in assenza di prova del carattere usurante ed irragionevole della prestazione).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 luglio 2018 n. 18161

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Del personale con funzioni direttive - Configurabilità - Condizioni - Accertamento relativo - Criteri - Giudici con funzioni di merito - Devoluzione - Fattispecie.
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. (Nella specie, due dipendenti con funzioni direttive di una società di costruzioni avevano dedotto di aver protratto la loro attività lavorativa fino alle ore serali, con spostamenti frequenti su tutto il territorio nazionale e anche all'estero; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguata la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso che tali attività superassero il limite della ragionevolezza in relazione alla tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 febbraio 2011 n. 3038

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Dei funzionari direttivi - Configurabilità - Condizioni - "Personale direttivo" - Nozione.
Al fine di verificare se un funzionario sia o meno sottratto al limite del normale orario di lavoro occorre verificare se esso rientri nella nozione di personale direttivo risultante dall'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 che costituisce norma speciale nei confronti di tutte le altre disposizioni che si occupano di mansioni dirigenziali, e indica come tale il personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, dovendosi precisare che i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato - il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, in questa seconda ipotesi rilevando la valutazione non tanto dell'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto dell'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 agosto 2004 n. 16050