Penale

Furto aggravato, l’assenza di querela non blocca la contestazione suppletiva

Se la parte offesa non ha integrato la causa di procedibilità entro il 30 marzo 2023 questo non impedisce al Pm di contestare altra aggravante, che riconduce alla perseguibilità d’ufficio, alla prima udienza utile

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di Paola Rossi

La Cassazione ha chiarito il rapporto tra soppravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela e contestazione suppletiva dell’aggravante che renda nuovamente procedibile d’ufficio il furto aggravato, ossia quando viene attinto un bene destinato a pubblico servizio. Come nella fattispecie relativa al furto di energia elettrica, che tendenzialmente la giurisprudenza annovera tra i beni destinati all’uso pubblico oltre che essere oggetto di pubblico servizio.

L’obbligatorietà dell’azione penale, ad avviso della Corte di cassazione, comporta il riconoscimento (il più ampio possibile) di contestare all’imputato “esattamente” il reato commesso anche se l’imputazione originaria necessita di essere “aggiornata” in base agli elementi che emergono con le prime attività istruttorie e processuali.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 14980/2024 - ha su tale tema allargato il potere/dovere del Pm spendibile e dovuto anche quando sia già scaduto il termine di 90 giorni per la proposizione della querela, in relazione a una delle fattispecie di furto aggravato non più procedibile d’ufficio dall’entrata in vigore - il 30 dicembre 2022 - della Riforma Cartabia.

Quindi, nonostante stia emergendo un conflitto di giurisprudenza sul rapporto di preminenza tra assenza di querela e contestazione di un’aggravante inizialmente non declinata dall’accusa, la Cassazione prende posizione e afferma che l’aggravante delineatasi successivamente può essere oggetto di contestazione supplettiva anche quando determini la conseguente procedibilità d’ufficio del reato. Tale preminenza, nel caso concreto, viene affermata anche se la contestazione supplettiva - a causa della tempistica delle fasi dello specifico processo, - sia esprimibile dal pubblico ministero soltanto quando il termine, per integrare il presupposto di procedibilità del reato inizialmente contestato, cioè la presentazione della querela da parte della vittima, sia già scaduto in base alle previsioni transitorie della Riforma. Perciò è valida la contestazione supplettiva dell’aggravante per il furto di bene destinato a pubblico servizio anche se - a causa di stasi processuale - questa è stata agita dopo il 30 marzo 2023 alla prima udienza utile.

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