Penale

Furto in appartamenti uso ufficio: è privata dimora se non sono aperti al pubblico senza consenso

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di Giuseppe Amato

Nel caso di commissione di un furto all'interno di appartamenti adibiti «ad uffici, amministrativi o commerciali, di una società», per poter contestare il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale (anziché l'articolo 624 del codice penale aggravato), occorre la prova che si tratti di appartamenti rientranti nella nozione di "privata dimora", nei quali si svolgano, non occasionalmente, atti della vita privata (verificando cioè, ad esempio, se all'interno vi siano spazi adibiti a spogliatoi, a stanze da letto, ecc., e quale uso concreto se ne faccia). Lo ha detto la Cassazione penale con la sentenza 6387/2019.

Sulla questione cfr. la sentenza delle sezioni Unite, 23 marzo 2017, D'Amico, che, affrontando la questione se rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, trattavasi di un ristorante), hanno fornito risposta negativa, salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.

Al riguardo, precisandosi che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. In altri termini, al fine di individuare il discrimine tra la più grave fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 624-bis del codice penale e quella di cui all'articolo 624 del codice penale occorre accertare se il luogo in cui è stato perpetrato il furto avesse, per sua struttura o per l'uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata all'esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari (la nozione di "privata dimora" , infatti, è più ampia e comprensiva di quella di "abitazione") ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica.

Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per talune di dette finalità, con esclusione quindi dei luoghi di pubblico accesso.

Cassazione - Sezione IV penale -Sentenza 11 febbraio 2019 n. 6387

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