Furto di elettricità senza esimente
L’allaccio abusivo alla rete elettrica non si può scusare con lo «stato di necessità», perché questa esimente «postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico».
Così la Corte di cassazione ha bocciato con chiarezza inesorabile (sentenza 39884 della sezione feriale penale, depositata ieri) il ricorso di una persona che, invocando indigenza, si era allacciata abusivamente alla rete elettrica «senza rompere o trasformare la destinazione del cavo» (non è quindi chiaro come abbia realizzato l’allacciamento, miracolosamente o con sorprendente perizia tecnica).
Confermata anche la fraudolenza del mezzo adottato, che fa scattare l’aggravante di cui all’articolo 625, comma 1, n. 2 del Codice penale: «L’allaccio abusivo alla rete, in qualunque modo effettuato, integra la fraudolenza».
Fatto sta che le ragioni invocate dall’imputata (la condanna era stata peraltro ridotta in secondo grado), cioè «le condizioni certamente precarie e faticose dell’imputata, sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta», che secondo il ricorso avrebbero dovuto portare all’assoluzione per mancanza di colpevolezza, proprio in base all’articolo 54 del Codice penale, non hanno valore per la Cassazione. Manca, infatti, il «pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».
E infatti pericolo non c’era nell’impossibilità di utilizzare l’energia elettrica (che, sottolinea con una punta di malizia la Cassazione, «veniva utilizzata per muovere i numerosi elettrodomestici della casa»), dato che semmai serviva a procurare «agi e opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa».
Anche la strada della prescrizione, indicata dallo stesso procuratore generale d’udienza, non è praticabile a causa della «insuperabile inammissibilità del ricorso». L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e di 2mila euro alla Cassa ammende.
La Cassazione si conferma così coerente con un indirizzo di rigore spesso messo in discussione dagli imputati proprio in base all’articolo 54 del Codice penale, anche a fronte del chiarissimo dettato della legge: solo poche settimane fa, con la sentenza 37930, la V Sezione penale (si veda Il Sole 24 Ore del 15 agosto scorso) aveva confermato la condanna di una condòmina (che si proclamava indigente ma senza prove concrete della sua condizione) che si era allacciata all’impianto condominiale. Per la Cassazione sottrarre energia elettrica da una plafoniera del condominio è «furto aggravato» se in alternativa si poteva chiedere aiuto all'assistenza sociale. La presenza di bambini non giustificava di per sé il furto perché non era stato fatto alcun tentativo concreto di risolvere altrimenti la situazione.
Corte di cassazione – 39884/2017