Gallerie d’arte e case d’asta arruolate nell’antiriciclaggio
Esaminato dal Consiglio dei ministri al testo del decreto correttivo in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento, destinato ad approdare in Parlamento per i pareri delle commissioni, recepisce la V Direttiva e inserisce una serie di modifiche nella disciplina attuale (cristallizata nel decreto legislativo n. 231 del 2007).
In particolare, il testo, preceduto da una procedura di consultazione da parte del ministero dell’Economia, punta a innalzare i livelli di trasparenza di alcune particolari operazioni. A partire da quelle di cartolarizzazione, rispetto alle quali sono emersi alcuni punti critici nella gestione da parte degli stessi intermediari bancari e finanziari; diffusa un’interpretazione minimalista degli obblighi cui sono tenuti.
Altre modifiche sono state introdotte per meglio puntualizzare le categorie soggette agli obblighi antiriciclaggio; sono, infatti, dettagliate le categorie delle persone che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando l’attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta.
Un’ulteriore integrazione, anch’essa inserita in recepimento della V direttiva, è riferita alla categoria degli agenti in affari di mediazione immobiliare rendendo evidente il valore di riferimento, pari o superiore a 10mila euro, nell’ipotesi di attività svolta nell’ambito della locazione di immobili.
Limitato l’ambito applicativo della disciplina rafforzata, prevista per i rapporti di corrispondenza, a quei soli rapporti che comportano l’esecuzione di pagamenti. Previsto un nuovo fattore di rischio, relativo a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, individuato, aderendo all’indicazione europea , nelle «operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette».
Significativa anche la parte che riguarda i trust, con l’allargamento degli obblighi di comunicazione a tutte le tipologie e anche alle figure giuridiche analoghe; esclusa la previsione dell’accesso riservato per la sezione del Registro delle imprese con le informazioni relative alla titolarità effettiva e, di conseguenza, ammettendo l’accessibilità pubblica alle informazioni contenute; permesso poi l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
Il testo del Dlgs correttivo antiriciclaggio