Civile

Garante privacy, sulla copia della cartella clinica ultima parola al titolare del trattamento

L’Autorità chiarisce i passaggi essenziali per ricevere copia integrale dei documenti contenuti nella cartella medica

di Francesco Machina Grifeo

Breve vademecum del Garante privacy sul diritto di accesso e copia della propria cartella clinica. In particolare, l’Autorità chiarisce che l’interessato può accedere, ai sensi dell’art. 15 del RGPD, alla propria cartella (o alla cartella clinica del defunto, ai sensi dell’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento (art. 15, par. 3 del RGPD).

Nei casi in cui sia necessario garantire l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste, spiega il Garante, il titolare deve però fornire all’interessato una copia integrale dei documenti contenenti tali dati.

Su questo punto si è espressa la Corte Ue con la sentenza 307-22 del 26 ottobre 2023. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 (Protezione dei dati) deve essere interpretato nel senso che: “nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati”. “Tale diritto – prosegue il dispositivo - presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità”. Per quanto riguarda poi i dati relativi alla salute dell’interessato, la sentenza afferma che “tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo”.

Con la richiesta di accesso alla propria cartella, dunque, l’interessato non ottiene immediatamente copia dell’intera documentazione. Come evidenziato, nella Faq precedente, infatti, con la richiesta di accesso (ai sensi dell’art. 15) viene fornita a titolo gratuito copia dei dati personali e non necessariamente dei documenti contenuti nella cartella. La prima copia viene fornita gratuitamente (art. 12, par. 5 e art. 15, par. 3, del RGPD).

E allora chi valuta la necessità di fornire copia integrale della documentazione? Il titolare del trattamento, risponde il Garante. Il titolare, infatti, deve valutare se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica per garantire all’interessato di verificare l’esattezza, la completezza, nonché l’intelligibilità dei dati richiesti. In tal senso si è espresso il documento del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) “Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso” (versione 2.1 del 28 marzo 2023 - punto 152, rintracciabili all’indirizzo web: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-04/edpb_guidelines_202201_data_subject_rights_access_v2_it.pdf).

Le Linee guida fanno presente che il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione di richieste di accesso ai dati personali (ai sensi dell’art. 15 del RGPD) e consigliano ai titolari una certa “indulgenza” nei confronti dei richiedenti, spesso non a conoscenza delle complesse disposizioni del RGPD. Aggiungendo che in caso di dubbi, il titolare del trattamento chieda direttamente all’interessato di specificare l’oggetto della richiesta stessa.

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