Amministrativo

Gare d’appalto con regolarità fiscale da monitorare

Nota a Consiglio di Stato, Sezione AP, Sentenza 24 aprile 2024, n. 7

Contractor construction engineer meeting together on architect table at construction site. Business man and engineer manager discussing with foreman team builder blueprint using measure tape.

di Stefano Barelli*

I requisiti di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica devono essere posseduti continuativamente dall’operatore economico concorrente, in altre parole devono sussistere dal momento della presentazione dell’offerta al momento della stipula del contratto, pertanto, l’operatore economico che nel corso della procedura di gara perde anche solo uno dei requisiti di partecipazione alla stessa deve informare prontamente la stazione appaltante, la quale, accertato il venir meno del requisito partecipativo, deve escludere il concorrente dalla gara.

Così ha deciso il Consiglio di Stato che ha chiarito che l’incombenza dichiarativa deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2- bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ” pertanto, è irrilevante la circostanza che il codice appalti in vigore all’epoca dei fatti oggetto della Sentenza n. 7 del 24.4.2024 (d.lgs. 50/2016) non prevedeva espressamente l’onere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta.

Quanto statuito con riferimento diretto al previgente D. Lgs. n. 50/2016 si ritiene a tutti gli effetti applicabile anche al nuovo Codice dei contratti pubblici () che, peraltro, al comma 14 dell’art. 96, rubricato “ Disciplina dell’esclusione ”, prevede chiaramente l’obbligo per il concorrente di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione (automatica o non automatica) dalla gara precisando inoltre che, l’omissione di tale comunicazione o la sua non veridicità, può rilevare al fine della valutazione della gravità dalla condotta lesiva (ma non costituisce di per se’ causa di esclusione).

Ne consegue che gli operatori economici che partecipano a procedure di evidenza pubblica, per evitare l’esclusione, dovranno essere particolarmente attenti a mantenere continuativamente il possesso dei requisiti di partecipazione, dal momento della presentazione dell’offerta fino al momento della stipula del contratto.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 95 comma 2, “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. “

Sull’inquadramento delle gravi violazioni occorre far riferimento all’allegato II.10 al Dlgs n. 36/2023 che definisce nel 10% del valore dell’appalto, con un tetto massimo di euro 35.000, le soglie al di sopra delle quali le violazioni si intendono tali da pregiudicare la partecipazione alle gare. È da precisare che, al fine di evitare l’esclusione, è possibile per l’operatore economico, assumere l’impegno a estinguere le proprie pendenze anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Il concorrente che impugna l’aggiudicazione altrui può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario era in realtà privo, ab origine, del requisito partecipativo, sia che lo ha perso in corso di gara. Spetta comunque al Giudice amministrativo accertare, nel giudizio relativo all’affidamento del contratto, l’idoneità e la completezza delle certificazioni e delle attestazioni relative ai requisiti partecipativi.

Nell’ambito di tale rigido contesto normativo, al fine di dimostrare la propria buona condotta, assumono particolare rilievo i documenti di regolarità fiscale e contributiva rilasciati dall’Agenzia delle entrate (certificato dei carichi pendenti) e dall’INPS o INAIL (certificato unico di regolarità contributiva. Si segnala che l’INAIL ha recentemente messo a disposizione un nuovo servizio on line di verifica della regolarità contributiva denominato “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”) che ciascun partecipante può richiedere ancorché tali documenti potrebbero in alcuni casi non essere sufficientemente esaustivi.

Incidentalmente, sulla complessa normativa in argomento, è recentemente intervenuto il legislatore anche in ambito giuslavoristico al fine di garantire maggior tutela ai lavoratori mediante prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Per le vie brevi, con l’art. 29, comma 10, del D.L. 19/2024, (c.d. PNRR 4), è stato esteso l’obbligo di verifica di congruità della manodopera anche agli appalti privati mediante l’introduzione di specifiche sanzioni per la mancata verifica. In particolare, nell’ambito specifico degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, si dovrà ora verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva seguendo le indicazioni del D.M. 143/2021.

Su tali tematiche che interessano il mondo del lavoro è intervenuto l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con la nota n. 1091/2024, ha chiarito il complesso quadro normativo ed esaminato le ricadute pratiche sul piano applicativo delle nuove sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco.

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*A cura di Stefano Barelli, partner Eptalex

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